Sentenza 336/1995 (ECLI:IT:COST:1995:336)
Massima numero 22256
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  12/07/1995;  Decisione del  12/07/1995
Deposito del 20/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22264


Titolo
SENT. 336/95 A. COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - OPPOSIZIONE A VIOLAZIONE DELLE NORME VALUTARIE - COMPETENZA DEL PRETORE DI ROMA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE, DEL DIRITTO DI DIFESA NONCHE' DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - DEROGA AL CRITERIO DELLA COMPETENZA GIUSTIFICATA DALLA PREVALENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO A REPRIMERE GLI ILLECITI VALUTARI NONCHE' DELLA LOCALIZZAZIONE A ROMA, SEDE DELL'UFFICIO ITALIANO CAMBI, DELLA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La deroga al criterio generale di determinazione della competenza territoriale, posta dall'art. 32, settimo comma, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, nell'attribuire al Pretore di Roma la competenza a conoscere dei giudizi di opposizione a violazione delle norme valutarie, avendo sede in tale citta' l'Ufficio italiano dei cambi, preposto all'accertamento delle infrazioni, e' ampiamente giustificata dalla prevalenza di un interesse pubblico a reprimere quegli illeciti, anche per la pericolosita' che tecniche sofisticate e disponibilita' di ingenti mezzi finanziari frequentemente esprimono. Posto che la violazione non puo' ritenersi commessa se non nel tempo e nel luogo risultanti dall'accertamento, assume decisivo valore il luogo in cui elementi probatori di origine svariata e segmenti di indagine di diversa matrice vengono raccolti e coordinati dall'Ufficio italiano cambi, autorita' fornita, a riguardo, di particolarissime competenze e di penetranti prerogative di controllo e verifica: la complessita' strutturale di alcuni illeciti ne giustifica la competenza, mentre la speciale vocazione ad accertare le fattispecie perfezionatesi all'estero rende 'a fortiori' ragione della localizzazione, presso di esso, della relativa attivita' di accertamento. La scelta compiuta dal legislatore, resa pressoche' necessaria dalle esigenze di certezza nell'individuazione del giudice competente, non determina, all'evidenza, irragionevole disparita' di trattamento, ne' ostacola, direttamente o indirettamente, il diritto di difesa, e neppure viola il principio di precostituzione del giudice naturale, di cui al contrario, costituisce un efficace modo di attuazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 Cost., dell'art. 32, comma 7, primo periodo, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148). red.: A.G. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte