Sentenza 336/1995 (ECLI:IT:COST:1995:336)
Massima numero 22264
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
12/07/1995; Decisione del
12/07/1995
Deposito del 20/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
22256
Titolo
SENT. 336/95 B. IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE A VIOLAZIONE DELLE NORME VALUTARIE - PROCEDIMENTO DISCIPLINATO DALLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - MANCATA PREVISIONE DI UN SECONDO GRADO DI GIUDIZIO - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO ANCHE CONTRO GLI ATTI DELLA P.A. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
SENT. 336/95 B. IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE A VIOLAZIONE DELLE NORME VALUTARIE - PROCEDIMENTO DISCIPLINATO DALLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - MANCATA PREVISIONE DI UN SECONDO GRADO DI GIUDIZIO - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO ANCHE CONTRO GLI ATTI DELLA P.A. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
Il dubbio di legittimita' costituzionale concernente l'omessa previsione normativa di un secondo grado di giudizio - dubbio avente ad oggetto nella specie l'assoggettamento, ad opera dell'art. 32, comma 7, secondo periodo, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, della opposizione a violazione delle norme valutarie, al procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 - non e' rilevante se sollevato nell'unico grado del procedimento, risolvendosi nella prematura richiesta di una pronuncia introduttiva di un mezzo di gravame, priva di ogni efficacia nel giudizio in corso davanti al giudice 'a quo'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell'art. 32, comma 7, secondo periodo, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148). - Sul difetto di rilevanza di dubbi di incostituzionalita' relativi a fasi processuali successive al giudizio 'a quo', v. O. nn. 337/1994 e 394/1987). red.: A.G. rev.: S.P.
Il dubbio di legittimita' costituzionale concernente l'omessa previsione normativa di un secondo grado di giudizio - dubbio avente ad oggetto nella specie l'assoggettamento, ad opera dell'art. 32, comma 7, secondo periodo, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, della opposizione a violazione delle norme valutarie, al procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 - non e' rilevante se sollevato nell'unico grado del procedimento, risolvendosi nella prematura richiesta di una pronuncia introduttiva di un mezzo di gravame, priva di ogni efficacia nel giudizio in corso davanti al giudice 'a quo'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell'art. 32, comma 7, secondo periodo, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148). - Sul difetto di rilevanza di dubbi di incostituzionalita' relativi a fasi processuali successive al giudizio 'a quo', v. O. nn. 337/1994 e 394/1987). red.: A.G. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte