Ordinanza 337/1995 (ECLI:IT:COST:1995:337)
Massima numero 21614
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  12/07/1995;  Decisione del  12/07/1995
Deposito del 20/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  21615


Titolo
ORD. 337/95 A. PENA - CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PENA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - CONDANNATI ALL'ERGASTOLO - IRRILEVANZA, AI FINI DEL COMPUTO DELLA PENA DA ESPIARE PER ESSERE AMMESSI ALLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE, DELL'INTERVENUTA CONCESSIONE DELL'INDULTO - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONDANNATI A PENA TEMPORANEA - DEDOTTA LESIONE DEI PRINCIPI DI UMANITA' E DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza in quanto il procedimento 'a quo', promosso per la concessione della sola semiliberta', non riguarda una richiesta di concessione della liberazione condizionale. - V. massima B. red.: G. Conti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte