Ordinanza 337/1995 (ECLI:IT:COST:1995:337)
Massima numero 21615
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
12/07/1995; Decisione del
12/07/1995
Deposito del 20/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
21614
Titolo
ORD. 337/95 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - SEMILIBERTA' - CONDANNATI ALL'ERGASTOLO - IRRILEVANZA, AI FINI DEL COMPUTO DELLA PENA DA ESPIARE PER ESSERE AMMESSI ALLA SEMILIBERTA', DELL'INTERVENUTA CONCESSIONE DELL'INDULTO - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONDANNATI A PENA TEMPORANEA - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI UMANITA' E DI RIEDUCAZIONE DELLA PENA - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI OPERARE "SCOMPUTI" DALLA PENA DELL'ERGASTOLO E IN PARTICOLARE DI DETRARRE DA ESSA LA MISURA CORRISPONDENTE ALL'INDULTO, A PENA DI INCIDERE SULLA NATURA STESSA DI TALE PENA, CHE CONSERVA ANCORA FONDAMENTALMENTE IL CARATTERE DI PERPETUITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 337/95 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - SEMILIBERTA' - CONDANNATI ALL'ERGASTOLO - IRRILEVANZA, AI FINI DEL COMPUTO DELLA PENA DA ESPIARE PER ESSERE AMMESSI ALLA SEMILIBERTA', DELL'INTERVENUTA CONCESSIONE DELL'INDULTO - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONDANNATI A PENA TEMPORANEA - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI UMANITA' E DI RIEDUCAZIONE DELLA PENA - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI OPERARE "SCOMPUTI" DALLA PENA DELL'ERGASTOLO E IN PARTICOLARE DI DETRARRE DA ESSA LA MISURA CORRISPONDENTE ALL'INDULTO, A PENA DI INCIDERE SULLA NATURA STESSA DI TALE PENA, CHE CONSERVA ANCORA FONDAMENTALMENTE IL CARATTERE DI PERPETUITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non puo' trovare accoglimento la questione di costituzionalita' dell'art. 50, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui esclude l'applicabilita' dell'istituto del condono alla pena dell'ergastolo ai fini del computo della pena da espiare per essere ammessi alla semiliberta'. Come la Corte costituzionale ha avuto modo di osservare, la pena dell'ergastolo, nonostante il suo inquadramento nell'attuale tessuto normativo abbia, a determinati fini, provocato il venir meno della rigorosa caratteristica di perpetuita' che all'epoca dell'emanazione del codice la connotava, deve considerarsi comunque una pena perpetua, tanto da non ammettere "scomputi" che non incidano sulla natura stessa della pena. Di conseguenza, anche se, a taluni fini, la pena dell'ergastolo puo' assumere i caratteri della temporaneita' nel quadro di quelle misure premiali che anticipano il reinserimento come effetto del sicuro ravvedimento del condannato, da comprovarsi dal giudice sulla base non solo della buona condotta tenuta durante l'espiazione della pena, bensi', soprattutto, della sua partecipazione rieducativa, non e' possibile, ai fini dell'accesso alle misure alternative alla detenzione, tra cui la semiliberta', detrarre dalla pena inflitta la misura corrispondente all'indulto, perche', altrimenti, si inciderebbe sulla natura stessa della pena quale irrogata in sede di cognizione con inevitabili riverberi non solo sulla misura ma sulla qualita' della pena stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 50, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354). - V., sulla natura della pena dell'ergastolo, S. nn. 168/1994 e 270/1993. red.: G. Conti
Non puo' trovare accoglimento la questione di costituzionalita' dell'art. 50, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui esclude l'applicabilita' dell'istituto del condono alla pena dell'ergastolo ai fini del computo della pena da espiare per essere ammessi alla semiliberta'. Come la Corte costituzionale ha avuto modo di osservare, la pena dell'ergastolo, nonostante il suo inquadramento nell'attuale tessuto normativo abbia, a determinati fini, provocato il venir meno della rigorosa caratteristica di perpetuita' che all'epoca dell'emanazione del codice la connotava, deve considerarsi comunque una pena perpetua, tanto da non ammettere "scomputi" che non incidano sulla natura stessa della pena. Di conseguenza, anche se, a taluni fini, la pena dell'ergastolo puo' assumere i caratteri della temporaneita' nel quadro di quelle misure premiali che anticipano il reinserimento come effetto del sicuro ravvedimento del condannato, da comprovarsi dal giudice sulla base non solo della buona condotta tenuta durante l'espiazione della pena, bensi', soprattutto, della sua partecipazione rieducativa, non e' possibile, ai fini dell'accesso alle misure alternative alla detenzione, tra cui la semiliberta', detrarre dalla pena inflitta la misura corrispondente all'indulto, perche', altrimenti, si inciderebbe sulla natura stessa della pena quale irrogata in sede di cognizione con inevitabili riverberi non solo sulla misura ma sulla qualita' della pena stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 50, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354). - V., sulla natura della pena dell'ergastolo, S. nn. 168/1994 e 270/1993. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte