Ordinanza 338/1995 (ECLI:IT:COST:1995:338)
Massima numero 22265
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  12/07/1995;  Decisione del  12/07/1995
Deposito del 20/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 338/95. PENA - PENE DETENTIVE BREVI - SANZIONI SOSTITUTIVE - INAPPLICABILITA' NEI PROCEDIMENTI PENALI DAVANTI AI TRIBUNALI MILITARI ED AI REATI MILITARI PUNITI CON LA RECLUSIONE MILITARE OD ORDINARIA - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI CONDANNATI MILITARI RISPETTO A QUELLI COMUNI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto la norma impugnata - con decisione riferibile a tutte le variegate ipotesi prospettate dai giudici 'a quibus' - e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, con sent. n. 284 del 1995, "nella parte in cui non prevede l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione". - V. S. n. 284/1995, gia' citata nel testo. red.: G.C. rev.: S.G.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte