Ordinanza 339/1995 (ECLI:IT:COST:1995:339)
Massima numero 21612
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  12/07/1995;  Decisione del  12/07/1995
Deposito del 20/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 339/95. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - IMPUTATO TOSSICODIPENDENTE - IMPOSSIBILITA' PER LO STESSO DI ESSERE ASSOGGETTATO A MISURE CAUTELARI DIVERSE DALLA CUSTODIA IN CARCERE E DI SOTTOPORSI A UN PROGRAMMA DI RECUPERO QUALORA SI PROCEDA A SUO CARICO PER UNO DEI DELITTI PREVISTI DALL'ART. 275, COMMA 3, COD. PROC. PEN. - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A CASI ANALOGHI CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E SUL DIRITTO ALLA SALUTE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il comma 4 dell'art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, che prevede l'esclusione del regime di favore in materia di provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, qualora si proceda per uno dei delitti indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., costituisce, relativamente alla specifica posizione dell'imputato tossicodipendente, la riconferma della regola posta in via generale quanto a delimitazione della discrezionalita' giudiziale nella scelta delle misure coercitive sul piano dell'adeguatezza, allorche' l'imputazione per cui si procede pervenga a livelli di spiccata gravita'. Tale norma non contrasta con il diritto alla salute del tossicodipendente, poiche' a questo sono assicurate le piu' ampie possibilita' di accesso a misure cautelari gradate, in presenza di situazioni di non compatibilita' tra stato di custodia carceraria e condizioni di salute personali. Essa, inoltre, non viola in alcun modo il principio di eguaglianza evocato dal giudice "a quo" attraverso la comparazione tra tossicodipendenti imputati di un reato ex art. 275, comma 3, del codice di procedura penale e tossicodipendenti imputati di un diverso reato, attesa l'assoluta disomogeneita' dei termini posti a raffronto proprio sul piano della considerazione della gravita' del fatto e della pericolosita' soggettiva desumibile da certi delitti piuttosto che da altri. Analogo rilievo di disomogeneita' degli istituti posti a raffronto con la norma impugnata deve essere mosso, poi, quanto alle previsioni, anch'esse richiamate dal giudice 'a quo', concernenti il trattamento 'in executivis' del condannato tossicodipendente, essendo manifestamente diversa la condizione personale implicata (di imputato in un caso, di condannato nell'altro) e la funzione (cautelare, ovvero emendativa e retributiva, rispettivamente) dei corrispondenti istituti evocati. Tale considerazione vale altresi' a far ritenere del tutto improprio il riferimento dell'ordinanza di rinvio al parametro costituzionale della presunzione di non colpevolezza, estraneo all'assetto e alla conformazione delle misure restrittive della liberta' che operano sul piano cautelare e strumentale, non riconducibile alla pena. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dell'art. 89, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). - Sull'estraneita' del principio della presunzione di non colpevolezza alla materia cautelare, v. S. nn. 342/1983, 15/1982, 1/1980. red.: G. Conti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 2

Costituzione  art. 32  co. 1

Altri parametri e norme interposte