Ordinanza 340/1995 (ECLI:IT:COST:1995:340)
Massima numero 21613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  12/07/1995;  Decisione del  12/07/1995
Deposito del 20/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 340/95. PROCESSO PENALE - CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE - CRITERI PER L'APPLICAZIONE - POSSIBILITA' DI SODDISFARE LE ESIGENZE CAUTELARI MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI ALTRE MISURE COERCITIVE - ESCLUSIONE NELLE IPOTESI PREVISTE DAL COMMA 3 DELL'ART. 275 COD. PROC. PEN. - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL PRINCIPIO DI PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - QUESTIONE SOLLEVATA DOPO CHE IL GIUDICE 'A QUO' HA FATTO APPLICAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA RIGETTANDO LA RICHIESTA DI RIMESSIONE IN LIBERTA' AVANZATA DALL'IMPUTATO - PRECLUSIONE PER IL GIUDICE DI PROVVEDERE D'UFFICIO IN MATERIA CAUTELARE, SALVE PARTICOLARI IPOTESI CHE NON RICORRONO NELLA SPECIE - DIFETTO DI PREGIUDIZIALITA' E DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto priva del requisito della pregiudizialita' e della rilevanza, avendo il giudice 'a quo' gia' fatto applicazione della norma denunciata rigettando la richiesta di rimessione in liberta' avanzata dall'imputato, cosi' da perdere ogni potere di controllo sullo 'status libertatis', e non ricorrendo d'altra parte nella specie alcuna delle particolari ipotesi in cui al giudice e' consentito provvedere d'ufficio in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure cautelari personali. - Sul principio, v. da ultimo O. n. 285/1994. red.: G. Conti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte