Ordinanza 341/1995 (ECLI:IT:COST:1995:341)
Massima numero 21629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
12/07/1995; Decisione del
12/07/1995
Deposito del 20/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 341/95. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI EDILIZI - RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE IN ZONA VINCOLATA, SENZA CONCESSIONE EDILIZIA E AUTORIZZAZIONE PAESISTICA - SANZIONI - PREVISIONE DI SANZIONI PENALI, DA PARTE DI NORME STATALI E DI SANZIONI AMMINISTRATIVE, DA PARTE DI LEGGE REGIONALE - APPLICABILITA', IN BASE ALL'ART. 9, L. N. 689 DEL 1981, NEI CASI IN CUI LA NORMA PENALE HA NATURA SUSSIDIARIA, DELLA SOLA SANZIONE AMMINISTRATIVA - LAMENTATA, CONSEGUENTE, DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CITTADINI DI ALTRE REGIONI, CON LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA PENALE E DELLA UNITA' DELLO STATO - INAPPLICABILITA' NEL GIUDIZIO 'A QUO' DELLA NORMA IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
ORD. 341/95. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI EDILIZI - RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE IN ZONA VINCOLATA, SENZA CONCESSIONE EDILIZIA E AUTORIZZAZIONE PAESISTICA - SANZIONI - PREVISIONE DI SANZIONI PENALI, DA PARTE DI NORME STATALI E DI SANZIONI AMMINISTRATIVE, DA PARTE DI LEGGE REGIONALE - APPLICABILITA', IN BASE ALL'ART. 9, L. N. 689 DEL 1981, NEI CASI IN CUI LA NORMA PENALE HA NATURA SUSSIDIARIA, DELLA SOLA SANZIONE AMMINISTRATIVA - LAMENTATA, CONSEGUENTE, DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CITTADINI DI ALTRE REGIONI, CON LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA PENALE E DELLA UNITA' DELLO STATO - INAPPLICABILITA' NEL GIUDIZIO 'A QUO' DELLA NORMA IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
L'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel disciplinare le sanzioni penali relative ai reati urbanistici ed edilizi, fa espressamente salva anche l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge riferite ai medesimi fatti, disponendo la concorrenza nella materia urbanistica ed edilizia, della sanzione penale con quella amministrativa. E' percio' da escludere che riguardo al reato di intervento edilizio in zona vincolata senza concessione edilizia e autorizzazione paesistica - oggetto del giudizio 'a quo' (di opposizione a ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa - sia applicabile la norma generale dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981, impugnata in quanto prevede che, quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che commina una sanzione amministrativa, nei casi in cui la disposizione penale ha carattere sussidiario, puo' essere irrogata solo la sanzione amministrativa (nel caso di specie quella prevista dagli artt. 13 e 16 della legge della Regione Piemonte 3 aprile 1989, n. 20). (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 5 Cost.). red.: A.M. M. rev.: S.P.
L'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel disciplinare le sanzioni penali relative ai reati urbanistici ed edilizi, fa espressamente salva anche l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge riferite ai medesimi fatti, disponendo la concorrenza nella materia urbanistica ed edilizia, della sanzione penale con quella amministrativa. E' percio' da escludere che riguardo al reato di intervento edilizio in zona vincolata senza concessione edilizia e autorizzazione paesistica - oggetto del giudizio 'a quo' (di opposizione a ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa - sia applicabile la norma generale dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981, impugnata in quanto prevede che, quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che commina una sanzione amministrativa, nei casi in cui la disposizione penale ha carattere sussidiario, puo' essere irrogata solo la sanzione amministrativa (nel caso di specie quella prevista dagli artt. 13 e 16 della legge della Regione Piemonte 3 aprile 1989, n. 20). (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 5 Cost.). red.: A.M. M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte