Sentenza 262/2021 (ECLI:IT:COST:2021:262)
Massima numero 44446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
11/11/2021; Decisione del
11/11/2021
Deposito del 30/12/2021; Pubblicazione in G. U. 05/01/2022
Titolo
Beni culturali - In genere - Norme della Provincia autonoma di Trento - Semplificazione della gestione dei beni culturali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Esercizi pubblici - Esonero dalle autorizzazioni della soprintendenza sino al 31 dicembre 2021 - Sostituzione del procedimento di autorizzazione con un successivo controllo a campione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale. (Classif. 035001).
Beni culturali - In genere - Norme della Provincia autonoma di Trento - Semplificazione della gestione dei beni culturali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Esercizi pubblici - Esonero dalle autorizzazioni della soprintendenza sino al 31 dicembre 2021 - Sostituzione del procedimento di autorizzazione con un successivo controllo a campione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale. (Classif. 035001).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 43, commi 1 - limitatamente al termine come riferito alle disposizioni dei commi 6 e 9 -, 6 e 9, della legge prov. Trento n. 3 del 2020, che semplifica, per ragioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i procedimenti per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere, esentando sino al 31 dicembre 2021 gli esercizi pubblici dalle autorizzazioni previste dagli artt. 21 e 106 del d.lgs. n. 42 del 2004 e sostituendo, con riferimento a talune tipologie di installazioni, il procedimento di autorizzazione con un procedimento di controllo successivo, effettuato a campione. La disposizione impugnata dal Governo viola il principio di grande riforma economico-sociale, enucleabile dall'art. 21, comma 4, cod. beni culturali, secondo cui ogni intervento su beni culturali deve essere autorizzato, in quanto qualunque tipologia di manufatto è potenzialmente suscettibile di incidere sul significato e la portata culturale del bene interessato, eccedendo in tal modo il limite posto in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare dall'art. 8, n. 3), dello statuto. Le norme impugnate prefigurano un meccanismo di semplificazione della gestione dei beni culturali, connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, significativamente difforme, non solo sotto il profilo dell'estensione temporale delle deroghe, da quello statale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 43, commi 1 - limitatamente al termine come riferito alle disposizioni dei commi 6 e 9 -, 6 e 9, della legge prov. Trento n. 3 del 2020, che semplifica, per ragioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i procedimenti per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere, esentando sino al 31 dicembre 2021 gli esercizi pubblici dalle autorizzazioni previste dagli artt. 21 e 106 del d.lgs. n. 42 del 2004 e sostituendo, con riferimento a talune tipologie di installazioni, il procedimento di autorizzazione con un procedimento di controllo successivo, effettuato a campione. La disposizione impugnata dal Governo viola il principio di grande riforma economico-sociale, enucleabile dall'art. 21, comma 4, cod. beni culturali, secondo cui ogni intervento su beni culturali deve essere autorizzato, in quanto qualunque tipologia di manufatto è potenzialmente suscettibile di incidere sul significato e la portata culturale del bene interessato, eccedendo in tal modo il limite posto in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare dall'art. 8, n. 3), dello statuto. Le norme impugnate prefigurano un meccanismo di semplificazione della gestione dei beni culturali, connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, significativamente difforme, non solo sotto il profilo dell'estensione temporale delle deroghe, da quello statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
13/05/2020
n. 3
art. 43
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte