Sentenza 342/1995 (ECLI:IT:COST:1995:342)
Massima numero 22266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
12/07/1995; Decisione del
12/07/1995
Deposito del 21/07/1995; Pubblicazione in G. U. 26/07/1995
Massime associate alla pronuncia:
22268
Titolo
SENT. 342/95 A. REGIONE CAMPANIA - TRASPORTI - PROVVEDIMENTI REGIONALI DI CONCESSIONE DI AUTOLINEE INTERFERENTI CON SERVIZI DI TRASPORTO DI COMPETENZA STATALE - NECESSITA', A NORMA DELLA LEGGE STATALE, DEL PARERE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - PREVISIONE, IN LEGGE REGIONALE, CHE, TRASCORSI TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA, IL PARERE, OVE NON PERVENUTO, SI INTENDE FAVOREVOLE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE PER VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA, SUL PRESUPPOSTO CHE LA NORMA REGIONALE IMPUGNATA SIA STATA ABROGATA DA SOPRAVVENUTA LEGGE-QUADRO STATALE - REIEZIONE.
SENT. 342/95 A. REGIONE CAMPANIA - TRASPORTI - PROVVEDIMENTI REGIONALI DI CONCESSIONE DI AUTOLINEE INTERFERENTI CON SERVIZI DI TRASPORTO DI COMPETENZA STATALE - NECESSITA', A NORMA DELLA LEGGE STATALE, DEL PARERE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - PREVISIONE, IN LEGGE REGIONALE, CHE, TRASCORSI TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA, IL PARERE, OVE NON PERVENUTO, SI INTENDE FAVOREVOLE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE PER VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA, SUL PRESUPPOSTO CHE LA NORMA REGIONALE IMPUGNATA SIA STATA ABROGATA DA SOPRAVVENUTA LEGGE-QUADRO STATALE - REIEZIONE.
Testo
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nei confronti della disposizione dell'art. 13, sesto comma, legge Regione Campania 26 maggio 1975, n. 40, secondo cui ai fini del rilascio dei provvedimenti di concessione di autolinee (nella fattispecie: autolinea Napoli-Foggia) che interferiscono con servizi di trasporto di competenza statale, trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere del Ministero dei trasporti previsto dall'art. 46, d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, il parere, "ove non sia pervenuto, si intende favorevole", va respinta la eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza opposta dalla difesa della Regione. In base alla motivazione, non implausibile addotta, in proposito dal giudice 'a quo', deve infatti escludersi che la norma regionale impugnata possa considerarsi abrogata dalla legge quadro per i trasporti locali 10 aprile 1981, n. 151, mentre va ricordato che comunque - come la Corte ha di recente affermato - nel dubbio circa l'avvenuta abrogazione di una legge regionale ad opera di una legge-quadro statale sopravvenuta, ragioni di certezza del diritto inducono ad una dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma che risulti in contrasto con i parametri invocati. - Sulla insindacabilita', da parte della Corte costituzionale, del giudizio di rilevanza espresso dal giudice remittente, quando appaia sorretto da "motivazione non implausibile", v. 'ex plurimis', S. nn. 79/1994, 238/1993, 103/1993 e 436/1992. Sulla necessita', per esigenze di certezza del diritto, di dichiarare la illegittimita' costituzionale di norme di leggi regionali, di cui debba riconoscersi il contrasto con i parametri invocati, quando risulti dubbia la eccepita avvenuta abrogazione delle stesse ad opera di leggi-quadro statali, v. S. n. 153/1995. red.: S.P.
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nei confronti della disposizione dell'art. 13, sesto comma, legge Regione Campania 26 maggio 1975, n. 40, secondo cui ai fini del rilascio dei provvedimenti di concessione di autolinee (nella fattispecie: autolinea Napoli-Foggia) che interferiscono con servizi di trasporto di competenza statale, trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere del Ministero dei trasporti previsto dall'art. 46, d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, il parere, "ove non sia pervenuto, si intende favorevole", va respinta la eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza opposta dalla difesa della Regione. In base alla motivazione, non implausibile addotta, in proposito dal giudice 'a quo', deve infatti escludersi che la norma regionale impugnata possa considerarsi abrogata dalla legge quadro per i trasporti locali 10 aprile 1981, n. 151, mentre va ricordato che comunque - come la Corte ha di recente affermato - nel dubbio circa l'avvenuta abrogazione di una legge regionale ad opera di una legge-quadro statale sopravvenuta, ragioni di certezza del diritto inducono ad una dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma che risulti in contrasto con i parametri invocati. - Sulla insindacabilita', da parte della Corte costituzionale, del giudizio di rilevanza espresso dal giudice remittente, quando appaia sorretto da "motivazione non implausibile", v. 'ex plurimis', S. nn. 79/1994, 238/1993, 103/1993 e 436/1992. Sulla necessita', per esigenze di certezza del diritto, di dichiarare la illegittimita' costituzionale di norme di leggi regionali, di cui debba riconoscersi il contrasto con i parametri invocati, quando risulti dubbia la eccepita avvenuta abrogazione delle stesse ad opera di leggi-quadro statali, v. S. n. 153/1995. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte