Sentenza 342/1995 (ECLI:IT:COST:1995:342)
Massima numero 22268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
12/07/1995; Decisione del
12/07/1995
Deposito del 21/07/1995; Pubblicazione in G. U. 26/07/1995
Massime associate alla pronuncia:
22266
Titolo
SENT. 342/95 B. REGIONE CAMPANIA - TRASPORTI - PROVVEDIMENTI REGIONALI DI CONCESSIONE DI AUTOLINEE INTERFERENTI CON SERVIZI DI TRASPORTO DI COMPETENZA STATALE - NECESSITA', A NORMA DELLA LEGGE STATALE, PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE, DEL PARERE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - PREVISIONE, IN LEGGE REGIONALE, CHE, TRASCORSI TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA, IL PARERE, OVE NON PERVENUTO, SI INTENDE FAVOREVOLE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PER CUI SPETTA ALLO STATO STABILIRE LE MODALITA' CON CUI IL PARERE DI UN PROPRIO ORGANO DEBBA CONSIDERARSI ESPRESSO - CONSEGUENTE ECCESSO DAI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - POSSIBILITA', PER LA REGIONE, IN CASO DI PROLUNGATA INERZIA DELL'ORGANO STATALE NELLA EMISSIONE DEL PARERE, DI PORVI RIMEDIO SOLLEVANDO UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE.
SENT. 342/95 B. REGIONE CAMPANIA - TRASPORTI - PROVVEDIMENTI REGIONALI DI CONCESSIONE DI AUTOLINEE INTERFERENTI CON SERVIZI DI TRASPORTO DI COMPETENZA STATALE - NECESSITA', A NORMA DELLA LEGGE STATALE, PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE, DEL PARERE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - PREVISIONE, IN LEGGE REGIONALE, CHE, TRASCORSI TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA, IL PARERE, OVE NON PERVENUTO, SI INTENDE FAVOREVOLE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PER CUI SPETTA ALLO STATO STABILIRE LE MODALITA' CON CUI IL PARERE DI UN PROPRIO ORGANO DEBBA CONSIDERARSI ESPRESSO - CONSEGUENTE ECCESSO DAI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - POSSIBILITA', PER LA REGIONE, IN CASO DI PROLUNGATA INERZIA DELL'ORGANO STATALE NELLA EMISSIONE DEL PARERE, DI PORVI RIMEDIO SOLLEVANDO UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE.
Testo
L'art. 13, sesto comma, della legge della Regione Campania 26 maggio 1975, n. 40, col disporre che, ai fini del rilascio dei provvedimenti di concessione (nella specie: autolinea Napoli-Foggia) che interferiscono con servizi di trasporto di competenza statale, trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere del Ministero dei trasporti previsto dall'art. 46 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 - articolo da considerarsi vigente, in quanto ordinato alla tutela di un interesse ultraregionle, anche dopo il passaggio alle regioni della materia dei trasporti ai sensi dell'art. 9, primo comma, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - il parere "ove non pervenuto, si intende favorevole", incide su una materia di competenza dello Stato, spettando senza dubbio a questo di stabilire le modalita' con le quali il parere di un suo organo debba intendersi espresso. Ne' varrebbe addurre a giustificazione l'esigenza di consentire alla regione di mettersi in condizione di esercitare le proprie funzioni in materia nell'ipotesi di prolungata inerzia del Ministero, giacche', qualora cio' dovesse accadere, la Regione ben potrebbe avvalersi, per superare l'inerzia, del rimedio del conflitto di attribuzione. Pertanto, il citato art. 13, sesto comma, della legge regionale, deve essere dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. red.: S.P.
L'art. 13, sesto comma, della legge della Regione Campania 26 maggio 1975, n. 40, col disporre che, ai fini del rilascio dei provvedimenti di concessione (nella specie: autolinea Napoli-Foggia) che interferiscono con servizi di trasporto di competenza statale, trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere del Ministero dei trasporti previsto dall'art. 46 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 - articolo da considerarsi vigente, in quanto ordinato alla tutela di un interesse ultraregionle, anche dopo il passaggio alle regioni della materia dei trasporti ai sensi dell'art. 9, primo comma, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - il parere "ove non pervenuto, si intende favorevole", incide su una materia di competenza dello Stato, spettando senza dubbio a questo di stabilire le modalita' con le quali il parere di un suo organo debba intendersi espresso. Ne' varrebbe addurre a giustificazione l'esigenza di consentire alla regione di mettersi in condizione di esercitare le proprie funzioni in materia nell'ipotesi di prolungata inerzia del Ministero, giacche', qualora cio' dovesse accadere, la Regione ben potrebbe avvalersi, per superare l'inerzia, del rimedio del conflitto di attribuzione. Pertanto, il citato art. 13, sesto comma, della legge regionale, deve essere dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte