Sentenza 343/1995 (ECLI:IT:COST:1995:343)
Massima numero 22275
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
12/07/1995; Decisione del
12/07/1995
Deposito del 21/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
22277
Titolo
SENT. 343/95 A. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - CONCESSIONI SU BENI DEL DEMANIO MARITTIMO - CONCESSIONE, CON PROVVEDIMENTO DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE (CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES) ALLA COOPERATIVA PESCATORI DI STINTINO PER LA REALIZZAZIONE, IN AREA DEMANIALE, DI UNA TUBAZIONE NECESSARIA PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE SARDEGNA PER VIOLAZIONE DELLE PROPRIE COMPETENZE IN MATERIA DI PESCA - ATTINENZA DELLA CONFERITA CONCESSIONE A FUNZIONI GIA' DA TEMPO TRASFERITE ALLA REGIONE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO 'IN PARTE QUA'.
SENT. 343/95 A. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - CONCESSIONI SU BENI DEL DEMANIO MARITTIMO - CONCESSIONE, CON PROVVEDIMENTO DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE (CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES) ALLA COOPERATIVA PESCATORI DI STINTINO PER LA REALIZZAZIONE, IN AREA DEMANIALE, DI UNA TUBAZIONE NECESSARIA PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE SARDEGNA PER VIOLAZIONE DELLE PROPRIE COMPETENZE IN MATERIA DI PESCA - ATTINENZA DELLA CONFERITA CONCESSIONE A FUNZIONI GIA' DA TEMPO TRASFERITE ALLA REGIONE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO 'IN PARTE QUA'.
Testo
Posto che in una larga serie di casi l'oggetto della concessione demaniale trascende l'uso e l'amministrazione del bene, risolvendosi piuttosto nella regolazione dell'attivita' svolta dal concessionario - come sovente avviene nelle concessioni sul demanio marittimo, e particolarmente in quelle relative alla navigazione e alla piscicoltura, dove l'aspetto dell'"uso speciale" del bene assume un ruolo secondario di fronte alla disciplina delle attivita' imprenditoriali e dei servizi resi dal concessionario sui beni demaniali -, nella Regione Sardegna, dove le funzioni amministrative dell'autorita' marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, le autorizzazioni, le concessioni e la sorveglianza, relative al demanio marittimo ed al mare territoriale sono state trasferite all'amministrazione regionale, e' quest'ultima che adotta, previo parere favorevole della autorita' statale, le concessioni di pesca e per l'esecuzione di opere sul demanio marittimo e nel mare territoriale, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dello Statuto (art. 2, d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627). Pertanto, nella specie, in parziale accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione, deve dichiararsi che non spetta allo Stato, ma alla Regione Sardegna, l'adozione dei provvedimenti concessori per la realizzazione, su area del demanio marittimo, di strutture strumentali all'attivita' di pesca, con conseguente annullamento del provvedimento adottato l'11 giugno 1992 dal Ministero della marina mercantile, Capitaneria di Porto Torres, nella parte in cui concede alla Cooperativa pescatori di Stintino l'occupazione di un'area del demanio marittimo. - Sulle concessioni di pesca disposte dalla Regione Sardegna in acque marittime, v. S. n. 164/1963. red.: A.G. rev.: S.P.
Posto che in una larga serie di casi l'oggetto della concessione demaniale trascende l'uso e l'amministrazione del bene, risolvendosi piuttosto nella regolazione dell'attivita' svolta dal concessionario - come sovente avviene nelle concessioni sul demanio marittimo, e particolarmente in quelle relative alla navigazione e alla piscicoltura, dove l'aspetto dell'"uso speciale" del bene assume un ruolo secondario di fronte alla disciplina delle attivita' imprenditoriali e dei servizi resi dal concessionario sui beni demaniali -, nella Regione Sardegna, dove le funzioni amministrative dell'autorita' marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, le autorizzazioni, le concessioni e la sorveglianza, relative al demanio marittimo ed al mare territoriale sono state trasferite all'amministrazione regionale, e' quest'ultima che adotta, previo parere favorevole della autorita' statale, le concessioni di pesca e per l'esecuzione di opere sul demanio marittimo e nel mare territoriale, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dello Statuto (art. 2, d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627). Pertanto, nella specie, in parziale accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione, deve dichiararsi che non spetta allo Stato, ma alla Regione Sardegna, l'adozione dei provvedimenti concessori per la realizzazione, su area del demanio marittimo, di strutture strumentali all'attivita' di pesca, con conseguente annullamento del provvedimento adottato l'11 giugno 1992 dal Ministero della marina mercantile, Capitaneria di Porto Torres, nella parte in cui concede alla Cooperativa pescatori di Stintino l'occupazione di un'area del demanio marittimo. - Sulle concessioni di pesca disposte dalla Regione Sardegna in acque marittime, v. S. n. 164/1963. red.: A.G. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 6
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1965
n. 1627
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1965
n. 1627
art. 2