Sentenza 344/1995 (ECLI:IT:COST:1995:344)
Massima numero 22284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  12/07/1995;  Decisione del  12/07/1995
Deposito del 21/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 344/95. REGIONE SICILIA - EDILIZIA E URBANISTICA - VINCOLI DI INEDIFICABILITA' DERIVANTI DA STRUMENTI URBANISTICI GENERALI - PROROGA DELLA LORO EFFICACIA FINO ALLA ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI REVISIONE E COMUNQUE FINO AL 31 DICEMBRE 1993 - LAMENTATA SOTTRAZIONE SENZA INDENNIZZO DI FACOLTA' INERENTI AL DIRITTO DI PROPRIETA' CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E CERTEZZA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE - INSUSSISTENZA - RAGIONEVOLE ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' SPETTANTE AL LEGISLATORE, STATALE E REGIONALE, IN MATERIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Alla luce dei principi, piu' volte affermati dalla Corte, sia riguardo alle leggi statali che alle leggi regionali, secondo i quali la previsione di proroga della durata dei vincoli di inedificabilita' scaturenti dagli strumenti urbanistici generali, va riconosciuta legittima ove non appaia arbitraria, ma sia, al contrario, sorretta da esigenze di realta' sociale in continua trasformazione, non puo' dirsi lesiva degli invocati artt. 3, primo comma, e 42 Cost. la proroga - disposta dall'art. 6, comma settimo, della legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 9 - della efficacia dei vincoli preordinati alla espropriazione o che comportino la inedificabilita', previsti dagli strumenti urbanistici generali indicati nell'art. 1 della legge della stessa Regione 5 novembre 1973, n. 38, fino alla adozione dei provvedimenti di revisione e comunque fino al 31 dicembre 1993. La disposizione in questione trova infatti fondamento nella esigenza di portare a compimento il disegno di pianificazione urbanistica, ed al riguardo significativo e' il collegamento del termine finale della proroga dei vincoli con quello assegnato, dallo stesso art. 6, comma terzo, ai consigli comunali per assumere le delibere relative alla (formazione o) revisione dei piani regolatori generali, a pena dello scioglimento degli stessi: collegamento che chiaramente dimostra la volonta' del legislatore regionale di evitare una protrazione temporalmente illimitata dei vincoli urbanistici e toglie ogni dubbio circa la ragionevolezza dell'uso del potere discrezionale spettantegli in materia. Come del resto e' confermato dal rilievo che, successivamente alla scadenza del 31 dicembre 1993, nessuna altra proroga e' stata disposta, assicurandosi cosi' al limite temporale dei vincoli il pieno requisito di essere certo e preciso. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., dell'art. 6, comma settimo, legge Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 9). - Sui principi enunciati in tema di vincoli di inedificabilita' e di prorogabilita' della durata degli stessi, v. oltre a S. n. 92/1982, S. nn. 379/1994, 186/1993, 185/1993, 141/1992, 574/1989, 1164/1988, 82/1982, 55/1968, 6/1966. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte