Sentenza 345/1995 (ECLI:IT:COST:1995:345)
Massima numero 22497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  12/07/1995;  Decisione del  12/07/1995
Deposito del 21/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22498


Titolo
SENT. 345/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - OGGETTO - COSTANTE INDIRIZZO INTERPRETATIVO - DIRITTO VIVENTE - DISTINZIONE DALLA QUESTIONE DI MERA INTERPRETAZIONE - AMMISSIBILITA' - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE VALIDAMENTE POSTA - REQUISITI - INTERPRETAZIONE NON IMPLAUSIBILE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA E NON ARBITRARIETA' O PRETESTUOSITA' DEL DUBBIO DI COSTITUZIONALITA'.

Testo
E' consentito richiedere l'intervento della Corte costituzionale affinche' controlli la legittimita' costituzionale di un consolidato indirizzo interpretativo di una data disposizione, assunto in termini di <>, essendo sufficiente che il giudice 'a quo' riconduca alla disposizione contestata una interpretazione non implausibile, della quale ritenga di dover fare applicazione nel giudizio principale e sulla quale nutra dubbi non arbitrari, o non pretestuosi, di conformita' a determinate norme costituzionali. (Alla stregua di tali criteri, e' stata ritenuta ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 24 maggio 1967, n. 396, nella accezione risultante dalla interpretazione comunemente accettata). - V. S. nn. 110/1995, 58/1995, 456/1989. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23