Sentenza 345/1995 (ECLI:IT:COST:1995:345)
Massima numero 22498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
12/07/1995; Decisione del
12/07/1995
Deposito del 21/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
22497
Titolo
SENT. 345/95 B. PROFESSIONI - BIOLOGO - ATTIVITA' PROFESSIONALE - ANALISI CHIMICHE - COMPETENZA - ESTENSIONE - PRETESA CONFUSIONE FRA I RUOLI PROFESSIONALI DEI BIOLOGI E DEI CHIMICI - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' SPECIFICA E DI EGUAGLIANZA - ESIGENZA DI UNA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO - INESISTENZA DI INCERTEZZE SULLE ATTIVITA' DEI BIOLOGI E DI CONFUSIONI SUI DUE RUOLI PROFESSIONALI - ESCLUSIONE DI UNA INTERPRETAZIONE DELLE SFERE DI COMPETENZA PROFESSIONALE IN CHIAVE DI GENERALE ESCLUSIVITA' MONOPOLISTICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 345/95 B. PROFESSIONI - BIOLOGO - ATTIVITA' PROFESSIONALE - ANALISI CHIMICHE - COMPETENZA - ESTENSIONE - PRETESA CONFUSIONE FRA I RUOLI PROFESSIONALI DEI BIOLOGI E DEI CHIMICI - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' SPECIFICA E DI EGUAGLIANZA - ESIGENZA DI UNA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO - INESISTENZA DI INCERTEZZE SULLE ATTIVITA' DEI BIOLOGI E DI CONFUSIONI SUI DUE RUOLI PROFESSIONALI - ESCLUSIONE DI UNA INTERPRETAZIONE DELLE SFERE DI COMPETENZA PROFESSIONALE IN CHIAVE DI GENERALE ESCLUSIVITA' MONOPOLISTICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 33, quinto comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. e), f), g), h), ed i), e secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo), sollevata sotto il profilo che, riconoscendosi ai biologi una indiscriminata competenza ad effettuare analisi chimiche, si determinerebbe una incertezza e confusione tra i due distinti ruoli professionali del biologo e del chimico, con violazione dei principi di professionalita' specifica e di eguaglianza. Invero l'art. 3 della legge n. 396 del 1967, consentendo ai biologi di esercitare le attivita' ivi tassativamente indicate nonche' le ulteriori attivita' loro attribuite da leggi o da regolamenti, introduce, coerentemente ad una esigenza di certezza di professionalita' specifica, il principio di tipicita' nel senso che gli iscritti all'albo dei biologi possono esercitare solo le attivita' specificamente consentite da una fonte primaria o secondaria. Tale previsione e' preordinata ad assicurare la certezza delle prestazioni richieste ai biologi, cosi' escludendo la possibilita' di confusione tra la loro professionalita' e quella dei chimici, e contraddistingue l'attivita' professionale dei biologi dal <>, ossia dal fatto che essa e' svolta in funzione delle esigenze degli organismi viventi avendo riguardo alla utilita' o alla dannosita' che a questi possono derivare dall'uso o dalla semplice presenza di determinate sostanze organiche o inorganiche, senza appannare la professionalita' dei chimici. Nessuna incertezza e' pertanto ascrivibile all'attivita' professionale dei biologi sulla base della norma impugnata. D'altra parte, va tenuto presente che esistono zone di concorrenza parziale e di interdisciplinarita', sempre piu' necessarie in una societa' i cui interessi sono via via maggiormente complessi, ed a tutela dei quali e', in via di principio, preordinato e subordinato l'accertamento ed il riconoscimento, nel sistema degli ordinamenti di categoria, della professionalita' specifica di cui all'art. 33, quinto comma, Cost., il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusivita' monopolistica. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 33, quinto comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. e), f), g), h), ed i), e secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo), sollevata sotto il profilo che, riconoscendosi ai biologi una indiscriminata competenza ad effettuare analisi chimiche, si determinerebbe una incertezza e confusione tra i due distinti ruoli professionali del biologo e del chimico, con violazione dei principi di professionalita' specifica e di eguaglianza. Invero l'art. 3 della legge n. 396 del 1967, consentendo ai biologi di esercitare le attivita' ivi tassativamente indicate nonche' le ulteriori attivita' loro attribuite da leggi o da regolamenti, introduce, coerentemente ad una esigenza di certezza di professionalita' specifica, il principio di tipicita' nel senso che gli iscritti all'albo dei biologi possono esercitare solo le attivita' specificamente consentite da una fonte primaria o secondaria. Tale previsione e' preordinata ad assicurare la certezza delle prestazioni richieste ai biologi, cosi' escludendo la possibilita' di confusione tra la loro professionalita' e quella dei chimici, e contraddistingue l'attivita' professionale dei biologi dal <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 33
co. 5
Altri parametri e norme interposte