Sentenza 346/1995 (ECLI:IT:COST:1995:346)
Massima numero 22499
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
12/07/1995; Decisione del
12/07/1995
Deposito del 21/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 346/95. INQUINAMENTO - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - CENTRALI TERMOELETTRICHE - CENTRALI AL SERVIZIO DI SINGOLI IMPIANTI INDUSTRIALI - COSTRUZIONE ED ESERCIZIO - AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA - RICORSO DELLA REGIONE LIGURIA PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DI REGIME AUTORIZZATORIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - INSUSSISTENZA - ESIGENZA DI UNA DISCIPLINA UNITARIA DEL SETTORE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN CONTESTAZIONE.
SENT. 346/95. INQUINAMENTO - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - CENTRALI TERMOELETTRICHE - CENTRALI AL SERVIZIO DI SINGOLI IMPIANTI INDUSTRIALI - COSTRUZIONE ED ESERCIZIO - AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA - RICORSO DELLA REGIONE LIGURIA PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DI REGIME AUTORIZZATORIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - INSUSSISTENZA - ESIGENZA DI UNA DISCIPLINA UNITARIA DEL SETTORE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN CONTESTAZIONE.
Testo
In forza del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione del recepimento di direttive C.E.E. in materia di qualita' dell'aria e di inquinamento prodotto da impianti industriali, spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, autorizzare l'esercizio e la costruzione di centrali termoelettriche, non solo quando siano destinate alla produzione di energia elettrica quale bene finale, ma anche quando si tratti di centrali termoelettriche di cogenerazione a servizio di singoli impianti industriali alla cui autoalimentazione esse sono finalizzate. Invero la normativa che riserva allo Stato le autorizzazioni in questione, ricollega la nozione di centrale termoelettrica solamente alla sua funzione di strumento di produzione di energia elettrica attraverso un processo termico e non alla destinazione del prodotto energia elettrica alla collettivita'. Peraltro, ai fini della ponderazione fra l'interesse della tutela dell'ambiente e della qualita' della vita e l'interesse dell'attivita' produttiva e della iniziativa economica, sarebbe arbitraria l'introduzione di una distinzione, non prevista dalla legge, dell'uso della energia prodotta da centrale termoelettrica se ad uso diretto o ad uso di distribuzione e cessione, in quanto in ambedue i casi sussistono le esigenze dell'autorizzazione statale. La regione conserva comunque tutti gli altri poteri in ordine al settore produttivo (diverso dall'impianto termoelettrico) dello stabilimento, nonche' la facolta', nell'ambito di una leale collaborazione, di concorrere con pareri ed osservazioni ad una completa istruttoria del ministero dell'industria in sede di rilascio dell'autorizzazione. red.: A. Franco
In forza del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione del recepimento di direttive C.E.E. in materia di qualita' dell'aria e di inquinamento prodotto da impianti industriali, spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, autorizzare l'esercizio e la costruzione di centrali termoelettriche, non solo quando siano destinate alla produzione di energia elettrica quale bene finale, ma anche quando si tratti di centrali termoelettriche di cogenerazione a servizio di singoli impianti industriali alla cui autoalimentazione esse sono finalizzate. Invero la normativa che riserva allo Stato le autorizzazioni in questione, ricollega la nozione di centrale termoelettrica solamente alla sua funzione di strumento di produzione di energia elettrica attraverso un processo termico e non alla destinazione del prodotto energia elettrica alla collettivita'. Peraltro, ai fini della ponderazione fra l'interesse della tutela dell'ambiente e della qualita' della vita e l'interesse dell'attivita' produttiva e della iniziativa economica, sarebbe arbitraria l'introduzione di una distinzione, non prevista dalla legge, dell'uso della energia prodotta da centrale termoelettrica se ad uso diretto o ad uso di distribuzione e cessione, in quanto in ambedue i casi sussistono le esigenze dell'autorizzazione statale. La regione conserva comunque tutti gli altri poteri in ordine al settore produttivo (diverso dall'impianto termoelettrico) dello stabilimento, nonche' la facolta', nell'ambito di una leale collaborazione, di concorrere con pareri ed osservazioni ad una completa istruttoria del ministero dell'industria in sede di rilascio dell'autorizzazione. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/05/1988
n. 203
art. 6
decreto del Presidente della Repubblica 24/05/1988
n. 203
art. 17