Sentenza 347/1995 (ECLI:IT:COST:1995:347)
Massima numero 22500
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/07/1995; Decisione del
12/07/1995
Deposito del 21/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Titolo
SENT. 347/95 A. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - LEGGI PROVVEDIMENTO - MANCANZA DI NECESSITA' - SANITA' PUBBLICA - REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI FARMACEUTICHE - CONVENZIONE CON L'ITALSIEL PER LA LETTURA AUTOMATICA - LEGGE DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA - MEZZI DI COPERTURA GIA' PREVISTI IN BILANCIO - LEGGE AVENTE NATURA SOSTANZIALMENTE AMMINISTRATIVA - PRESUNTA FINALITA' DI ELUSIONE DEL PROCEDIMENTO E DEI CONTROLLI TIPICI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 347/95 A. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - LEGGI PROVVEDIMENTO - MANCANZA DI NECESSITA' - SANITA' PUBBLICA - REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI FARMACEUTICHE - CONVENZIONE CON L'ITALSIEL PER LA LETTURA AUTOMATICA - LEGGE DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA - MEZZI DI COPERTURA GIA' PREVISTI IN BILANCIO - LEGGE AVENTE NATURA SOSTANZIALMENTE AMMINISTRATIVA - PRESUNTA FINALITA' DI ELUSIONE DEL PROCEDIMENTO E DEI CONTROLLI TIPICI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della legge della regione Campania, riapprovata il 2 dicembre 1994 (Definizione dei rapporti con la societa' Italsiel per la lettura automatica delle prestazioni farmaceutiche a tutto il 31 ottobre 1994), sollevata sotto il profilo che la stessa, autorizzando una spesa gia' prevista in bilancio, ha contenuto di provvedimento amministrativo e si appalesa non necessaria e tale da eludere il procedimento ed i controlli tipici degli atti amministrativi. Invero non e' preclusa dall'art. 97 Cost. alla legge ordinaria, anche regionale, la possibilita' di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'azione amministrativa, non sussistendo, nemmeno per effetto di altre disposizioni costituzionali, un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto, ossia di c.d. leggi provvedimento, fermo peraltro restando il sindacato della Corte costituzionale sulla palese irragionevolezza delle scelte compiute dal legislatore, sindacato che, pero', non puo' spingersi fino a considerare la consistenza degli elementi di fatto posti a base della scelta medesima. Nel caso di specie puo' appunto ipotizzarsi che l'intervento del legislatore regionale, della cui stretta necessita' si potrebbe astrattamente dubitare, sia stato sollecitato dalla finalita' di procedere alla definizione del rapporto debitorio con l'Italsiel. - V. S. nn. 62/1993, 66/1992, 143/1989. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della legge della regione Campania, riapprovata il 2 dicembre 1994 (Definizione dei rapporti con la societa' Italsiel per la lettura automatica delle prestazioni farmaceutiche a tutto il 31 ottobre 1994), sollevata sotto il profilo che la stessa, autorizzando una spesa gia' prevista in bilancio, ha contenuto di provvedimento amministrativo e si appalesa non necessaria e tale da eludere il procedimento ed i controlli tipici degli atti amministrativi. Invero non e' preclusa dall'art. 97 Cost. alla legge ordinaria, anche regionale, la possibilita' di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'azione amministrativa, non sussistendo, nemmeno per effetto di altre disposizioni costituzionali, un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto, ossia di c.d. leggi provvedimento, fermo peraltro restando il sindacato della Corte costituzionale sulla palese irragionevolezza delle scelte compiute dal legislatore, sindacato che, pero', non puo' spingersi fino a considerare la consistenza degli elementi di fatto posti a base della scelta medesima. Nel caso di specie puo' appunto ipotizzarsi che l'intervento del legislatore regionale, della cui stretta necessita' si potrebbe astrattamente dubitare, sia stato sollecitato dalla finalita' di procedere alla definizione del rapporto debitorio con l'Italsiel. - V. S. nn. 62/1993, 66/1992, 143/1989. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte