Sentenza 347/1995 (ECLI:IT:COST:1995:347)
Massima numero 22503
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/07/1995; Decisione del
12/07/1995
Deposito del 21/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Titolo
SENT. 347/95 D. BILANCIO DELLE REGIONI - FONDO GLOBALE EX ART. 13 LEGGE N. 335 DEL 1976 - ALLOCAZIONE DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO REGIONALE - STANZIAMENTO SUL FONDO PRIMA DELLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO - POSSIBILITA' - REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI FARMACEUTICHE - CONVENZIONE CON L'ITALSIEL PER LA LETTURA AUTOMATICA - LEGGE DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA - PREVISIONE DI COPERTURA DELLA SPESA CON IMPUTAZIONE SUI FONDI GLOBALI DELLA REGIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA ED ANNUALITA' DEL BILANCIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 347/95 D. BILANCIO DELLE REGIONI - FONDO GLOBALE EX ART. 13 LEGGE N. 335 DEL 1976 - ALLOCAZIONE DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO REGIONALE - STANZIAMENTO SUL FONDO PRIMA DELLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO - POSSIBILITA' - REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI FARMACEUTICHE - CONVENZIONE CON L'ITALSIEL PER LA LETTURA AUTOMATICA - LEGGE DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA - PREVISIONE DI COPERTURA DELLA SPESA CON IMPUTAZIONE SUI FONDI GLOBALI DELLA REGIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA ED ANNUALITA' DEL BILANCIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 81 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della legge della regione Campania, riapprovata il 2 dicembre 1994 (Definizione dei rapporti con la societa' Italsiel per la lettura automatica delle prestazioni farmaceutiche a tutto il 31 ottobre 1994), nella parte in cui prevede la copertura della spesa con imputazione sui fondi globali della regione. Invero, l'art. 81 Cost. non e' violato per il fatto che la legge faccia riferimento, per la copertura, ad un prelievo dagli stanziamenti relativi ai fondi globali. Infatti, l'art. 13 della legge 19 maggio 1976, n. 335, che destina le risorse del fondo globale ai provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, non puo' impedire al legislatore regionale di stabilire, prima della approvazione del bilancio in cui tale fondo sara' allocato, che una spesa, fin da oggi prevista, sia coperta attraverso un successivo prelievo da quel fondo, con cio' sostanzialmente prevedendo un diverso impiego di mezzi altrimenti destinati a confluire in esso. - V. la precedente massima C. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento all'art. 81 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della legge della regione Campania, riapprovata il 2 dicembre 1994 (Definizione dei rapporti con la societa' Italsiel per la lettura automatica delle prestazioni farmaceutiche a tutto il 31 ottobre 1994), nella parte in cui prevede la copertura della spesa con imputazione sui fondi globali della regione. Invero, l'art. 81 Cost. non e' violato per il fatto che la legge faccia riferimento, per la copertura, ad un prelievo dagli stanziamenti relativi ai fondi globali. Infatti, l'art. 13 della legge 19 maggio 1976, n. 335, che destina le risorse del fondo globale ai provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, non puo' impedire al legislatore regionale di stabilire, prima della approvazione del bilancio in cui tale fondo sara' allocato, che una spesa, fin da oggi prevista, sia coperta attraverso un successivo prelievo da quel fondo, con cio' sostanzialmente prevedendo un diverso impiego di mezzi altrimenti destinati a confluire in esso. - V. la precedente massima C. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte
legge 19/05/1976
n. 335
art. 17