Ordinanza 348/1995 (ECLI:IT:COST:1995:348)
Massima numero 21625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
12/07/1995; Decisione del
12/07/1995
Deposito del 21/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 348/95. PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROVVEDIMENTI D'URGENZA A TUTELA DI INTERESSI LEGITTIMI - POSSIBILITA' DI ADOZIONE DA PARTE, RISPETTIVAMENTE: DEL GIUDICE ORDINARIO IN ATTESA CHE IL GIUDICE AMMINISTRATIVO EMETTA LA SUA PRONUNCIA SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE; DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO; DEL GIUDICE COMUNE E DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DURANTE LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO, NEL QUALE SIA STATO SOLLEVATO L'INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA' O DURANTE LA PENDENZA DI TALE GIUDIZIO - ESCLUSIONE - LAMENTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE RIMETTENTE, ADITO, NELLA SPECIE, CON RICORSO EX ART. 700, COD. PROC. CIV., DA UNA SOCIETA' DI CALCIO, CUI IL COMUNE AVEVA COMUNICATO IL DIVIETO DI DISPUTARE GLI INCONTRI DI CAMPIONATO PRESSO UN CAMPO SPORTIVO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 348/95. PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROVVEDIMENTI D'URGENZA A TUTELA DI INTERESSI LEGITTIMI - POSSIBILITA' DI ADOZIONE DA PARTE, RISPETTIVAMENTE: DEL GIUDICE ORDINARIO IN ATTESA CHE IL GIUDICE AMMINISTRATIVO EMETTA LA SUA PRONUNCIA SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE; DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO; DEL GIUDICE COMUNE E DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DURANTE LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO, NEL QUALE SIA STATO SOLLEVATO L'INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA' O DURANTE LA PENDENZA DI TALE GIUDIZIO - ESCLUSIONE - LAMENTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE RIMETTENTE, ADITO, NELLA SPECIE, CON RICORSO EX ART. 700, COD. PROC. CIV., DA UNA SOCIETA' DI CALCIO, CUI IL COMUNE AVEVA COMUNICATO IL DIVIETO DI DISPUTARE GLI INCONTRI DI CAMPIONATO PRESSO UN CAMPO SPORTIVO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, risultando pacifica ed incontestata la qualificazione giuridica della posizione soggettiva della societa' ricorrente, il riconosciuto carattere di evidenza del difetto di giurisdizione in capo al giudice 'a quo' rende irrilevanti, secondo il costante indirizzo della Corte, le questioni sollevate. Infatti, nella specie, la domanda proposta innanzi al giudice 'a quo' aveva ad oggetto la tutela di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, ne' e' revocabile il dubbio che neanche l'urgenza della misura cautelare consente al giudice adito di invadere competenze attribuite dal legislatore ad altre giurisdizioni. - v., da ultimo, S. nn. 263/1994, 349/1993, 288/1993 e O. n. 458/1993. red.: A.M. M. rev.: S.P.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, risultando pacifica ed incontestata la qualificazione giuridica della posizione soggettiva della societa' ricorrente, il riconosciuto carattere di evidenza del difetto di giurisdizione in capo al giudice 'a quo' rende irrilevanti, secondo il costante indirizzo della Corte, le questioni sollevate. Infatti, nella specie, la domanda proposta innanzi al giudice 'a quo' aveva ad oggetto la tutela di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, ne' e' revocabile il dubbio che neanche l'urgenza della misura cautelare consente al giudice adito di invadere competenze attribuite dal legislatore ad altre giurisdizioni. - v., da ultimo, S. nn. 263/1994, 349/1993, 288/1993 e O. n. 458/1993. red.: A.M. M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte