Ordinanza 349/1995 (ECLI:IT:COST:1995:349)
Massima numero 21692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  12/07/1995;  Decisione del  12/07/1995
Deposito del 21/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 349/95. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - INDENNITA' PERCEPITE IN CONSEGUENZA DI ATTI VOLONTARI O PROVVEDIMENTI EMESSI SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 1988 - TASSABILITA' CON EFFETTO RETROATTIVO, RISPETTO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA IMPUGNATA - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E CAPACITA' CONTRIBUTIVA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE SOLLEVATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per carenza di motivazione sulla rilevanza, riguardo, fra l'altro, in particolare, ai problemi applicativi della disposizione impugnata prospettati dalla parte privata innanzi alla Corte, ma la cui soluzione spetta al giudice 'a quo'. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte