Ordinanza 350/1995 (ECLI:IT:COST:1995:350)
Massima numero 21740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  12/07/1995;  Decisione del  12/07/1995
Deposito del 21/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 350/95. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - OBBLIGO A CARICO DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI E AMMINISTRATIVI DI COMUNICARE AL COMPETENTE COMANDO DELLA GUARDIA DI FINANZA I FATTI CONFIGURABILI COME VIOLAZIONI TRIBUTARIE DI CUI VENGANO A CONOSCENZA A CAUSA O NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI - PENA PECUNIARIA (DA LIRE CENTOMILA A UN MILIONE) DA IRROGARSI, IN CASO DI INOSSERVANZA, CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE - DENUNCIATA INCOMPATIBILITA' DI TALE NORMA, IN QUANTO APPLICABILE ANCHE AI GIUDICI TRIBUTARI, CON IL PRINCIPIO DELLA INDIPENDENZA DEI GIUDICI DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI - ESTRANEITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA DALL'OGGETTO DEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
Manifesta inammissibilita', in quanto, non essendo profilato, nel giudizio 'a quo' - vertente su un ricorso avverso un avviso di accertamento relativo a taluni immobili ai fini di imposta di registro ed INVIM - un qualsiasi obbligo di specifica comunicazione di fatti configurabili come illeciti tributari, ne' tanto meno la inosservanza, da parte dei giudici tributari, di tale obbligo, la questione risulta prospettata, in via meramente ipotetica, nei confronti di una disposizione che non incide in alcun modo sul rapporto che il rimettente e' chiamato a decidere. - Cfr. O. nn. 594/1989 e 326/1987. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte