Ordinanza 351/1995 (ECLI:IT:COST:1995:351)
Massima numero 21627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
12/07/1995; Decisione del
12/07/1995
Deposito del 21/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
21628
Titolo
ORD. 351/95 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - ATTRIBUZIONE DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA SULLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE - ASSERITA ESCLUSIONE DI NATURA DI ORGANO DI GIURISDIZIONE ORDINARIA O DI ORGANO DI GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA DI TALI COMMISSIONI - LAMENTATA, CONSEGUENTE LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI ILLEGITTIMI DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 351/95 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - ATTRIBUZIONE DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA SULLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE - ASSERITA ESCLUSIONE DI NATURA DI ORGANO DI GIURISDIZIONE ORDINARIA O DI ORGANO DI GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA DI TALI COMMISSIONI - LAMENTATA, CONSEGUENTE LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI ILLEGITTIMI DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'attribuzione alle Commissioni tributarie della giurisdizione esclusiva sulle controversie tributarie non contrasta con l'art. 113 Cost.. Posto, infatti, il definitivo riconoscimento, da parte della Corte, del carattere giurisdizionale rivestito dalle Commissioni stesse, va rilevato che il predetto art. 113 Cost., nell'affidare la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della p.a., agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa, non intende escluderne quegli organi speciali di giurisdizione, preesistenti alla entrata in vigore della Costituzione che, come le Commissioni tributarie, ai sensi della VI disposizione transitoria di essa, sono rimaste in vita - pur in presenza del divieto di cui all'art. 102, Cost. - attraverso un procedimento di revisione, ai fini dell'adeguamento ai principi costituzionali. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 113 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636). - v., fra le altre, S. nn. 50/1989, 21/1986, 63/1982, 215/1976, 287/1974 e, in particolare, sulla revisione delle Commissioni tributarie, S. n. 215/1976. red.: A.M. M. rev.: S.P.
L'attribuzione alle Commissioni tributarie della giurisdizione esclusiva sulle controversie tributarie non contrasta con l'art. 113 Cost.. Posto, infatti, il definitivo riconoscimento, da parte della Corte, del carattere giurisdizionale rivestito dalle Commissioni stesse, va rilevato che il predetto art. 113 Cost., nell'affidare la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della p.a., agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa, non intende escluderne quegli organi speciali di giurisdizione, preesistenti alla entrata in vigore della Costituzione che, come le Commissioni tributarie, ai sensi della VI disposizione transitoria di essa, sono rimaste in vita - pur in presenza del divieto di cui all'art. 102, Cost. - attraverso un procedimento di revisione, ai fini dell'adeguamento ai principi costituzionali. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 113 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636). - v., fra le altre, S. nn. 50/1989, 21/1986, 63/1982, 215/1976, 287/1974 e, in particolare, sulla revisione delle Commissioni tributarie, S. n. 215/1976. red.: A.M. M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte