Ordinanza 351/1995 (ECLI:IT:COST:1995:351)
Massima numero 21628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
12/07/1995; Decisione del
12/07/1995
Deposito del 21/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
21627
Titolo
ORD. 351/95 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DELEGA PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA E L'ORGANIZZAZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DI CUI ALL'ART. 30, L. N. 413 DEL 1991 - DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO, EMANATE IN ATTUAZIONE DI TALE DELEGA - EFFICACIA - DECORRENZA, PER TUTTE LE DISPOSIZIONI E NON SOLO PER QUELLE INCOMPATIBILI CON LE ATTUALI COMMISSIONI TRIBUTARIE, DALLA DATA DI INSEDIAMENTO DELLE ISTITUENDE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 351/95 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DELEGA PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA E L'ORGANIZZAZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DI CUI ALL'ART. 30, L. N. 413 DEL 1991 - DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO, EMANATE IN ATTUAZIONE DI TALE DELEGA - EFFICACIA - DECORRENZA, PER TUTTE LE DISPOSIZIONI E NON SOLO PER QUELLE INCOMPATIBILI CON LE ATTUALI COMMISSIONI TRIBUTARIE, DALLA DATA DI INSEDIAMENTO DELLE ISTITUENDE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 80, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 - emanato in attuazione della delega per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, di cui all'art. 30, l. n. 413 del 1991 - il quale differisce l'efficacia di tutte le norme contenute nel decreto stesso, e non solo di quelle incompatibili con le attuali Commissioni tributarie, alla data di insediamento delle istituende Commissioni tributarie provinciali e regionali, costituisce esercizio non irragionevole della potesta' - rimessa alla discrezionalita' legislativa - di fissare il 'dies a quo' per l'efficacia di una nuova disciplina processuale, in connessione con una serie di adempimenti necessari perche' essa possa essere attuata: e cio' tanto piu' che, nella specie, l'entrata in vigore della riforma richiede una radicale modificazione delle strutture, attraverso la costituzione di nuovi organismi giurisdizionali, con la correlativa esigenza di modifiche della procedura. Del resto, come gia' rilevato dalla Corte, l'istituzione delle nuove Commissioni tributarie e' adempimento di non lieve momento, destinato a svolgersi in un ragionevole arco di tempo. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 69, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. in l. 29 ottobre 1993, n. 427). - O. n. 230/1994. red.: A.M. M. rev.: S.P.
L'art. 80, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 - emanato in attuazione della delega per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, di cui all'art. 30, l. n. 413 del 1991 - il quale differisce l'efficacia di tutte le norme contenute nel decreto stesso, e non solo di quelle incompatibili con le attuali Commissioni tributarie, alla data di insediamento delle istituende Commissioni tributarie provinciali e regionali, costituisce esercizio non irragionevole della potesta' - rimessa alla discrezionalita' legislativa - di fissare il 'dies a quo' per l'efficacia di una nuova disciplina processuale, in connessione con una serie di adempimenti necessari perche' essa possa essere attuata: e cio' tanto piu' che, nella specie, l'entrata in vigore della riforma richiede una radicale modificazione delle strutture, attraverso la costituzione di nuovi organismi giurisdizionali, con la correlativa esigenza di modifiche della procedura. Del resto, come gia' rilevato dalla Corte, l'istituzione delle nuove Commissioni tributarie e' adempimento di non lieve momento, destinato a svolgersi in un ragionevole arco di tempo. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 69, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. in l. 29 ottobre 1993, n. 427). - O. n. 230/1994. red.: A.M. M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte