Ordinanza 354/1995 (ECLI:IT:COST:1995:354)
Massima numero 21626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  12/07/1995;  Decisione del  12/07/1995
Deposito del 21/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 354/95. CORTE DEI CONTI - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA - ISTITUZIONE DELLE SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI - SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE PER LA SICILIA - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE, IL QUALE PREVEDE LA COSTITUZIONE DI SEZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI CENTRALI, IVI COMPRESA LA CORTE DEI CONTI - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.

Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per il riesame della rilevanza della sollevata questione, alla luce del sopravvenuto d.l. 23 dicembre 1994, n. 718, successivamente reiterato con d.l. 25 febbraio 1995, n. 47, con d.l. 29 aprile 1995, n. 131 (decaduti per mancata conversione nei termini costituzionali), e con d.l. 28 giugno 1995, n. 248, tuttora in vigore, il quale, all'art. 1, novella la disposizione denunziata, facendo salvo espressamente "quanto disposto in attuazione dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana". red.: A.M. M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 23  co. 1

Altri parametri e norme interposte