Sentenza 356/1995 (ECLI:IT:COST:1995:356)
Massima numero 22288
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  13/07/1995;  Decisione del  13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 26/07/1995
Massime associate alla pronuncia:  22287  22289  22290  22291  22292


Titolo
SENT. 356/95 B. FORZE ARMATE - SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA - PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO - OBBLIGO DI NOMINARE DI UFFICIO UN DIFENSORE CHE ASSISTA L'INCOLPATO DINANZI ALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, QUANDO QUESTI NON LO ABBIA DESIGNATO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - ASSICURATA SALVAGUARDIA DI UNA POSSIBILITA' DI CONTRADDITTORIO E DI DIFESA, NECESSARIA ANCHE PER QUESTO TIPO DI PROCEDIMENTI, PUR IN MANCANZA DEL SUDDETTO OBBLIGO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il principio per cui anche nei procedimenti amministrativi di natura contenziosa che comportino l'irrogazione di sanzioni incidenti su beni di rilievo costituzionale, devono essere salvaguardati il contraddittorio e una possibilita' di difesa, non puo' dirsi violato dalla disposizione dell'art. 73, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, che, riguardo al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di stato a carico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica, non prevede come obbligatoria, nel caso in cui il sottufficiale non abbia designato un ufficiale difensore, la nomina di un difensore di ufficio. Infatti, a parte che, secondo le norme esplicative emanate, in applicazione della legge n. 599, con decreto del Ministro per la difesa del 15 settembre 1955, il difensore di ufficio puo' non essere nominato solo quando il giudicando abbia esplicitamente rinunciato al diritto di farsi assistere, il contraddittorio e la possibilita' di difesa non implicano l'obbligatorieta' dell'assistenza di un difensore, anche se il legislatore, seguendo un modello di piu' elevata garanzia, potrebbe opportunamente, nella sua discrezionalita', prevederla. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73, primo comma, legge 31 luglio 1954, n. 599). - V. la precedente massima A. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte