Sentenza 356/1995 (ECLI:IT:COST:1995:356)
Massima numero 22289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 26/07/1995
Titolo
SENT. 356/95 C. FORZE ARMATE - SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA - PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO - OBBLIGO DI NOMINARE D'UFFICIO UN DIFENSORE CHE ASSISTA L'INCOLPATO DINANZI ALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, QUANDO QUESTI NON LO ABBIA DESIGNATO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON COMPARABILITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA CON LA NORMA, PER CUI LA PRESENZA DI UN DIFENSORE E' SEMPRE ASSICURATA, APPLICABILE PER L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA CONSEGNA DI RIGORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 356/95 C. FORZE ARMATE - SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA - PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO - OBBLIGO DI NOMINARE D'UFFICIO UN DIFENSORE CHE ASSISTA L'INCOLPATO DINANZI ALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, QUANDO QUESTI NON LO ABBIA DESIGNATO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON COMPARABILITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA CON LA NORMA, PER CUI LA PRESENZA DI UN DIFENSORE E' SEMPRE ASSICURATA, APPLICABILE PER L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA CONSEGNA DI RIGORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La diversita' della disciplina adottata, riguardo al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di stato a carico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dall'art. 73, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, - che nel caso di mancata designazione di un difensore, dinanzi alla Commissione di disciplina, da parte dell'incolpato, non prevede come obbligatoria la nomina di un difensore di ufficio - rispetto a quanto dispone l'art. 15, secondo comma, delle norme di principio sulla disciplina militare contenute nella legge 11 luglio 1978, n. 382 - che tale obbligo invece stabilisce riguardo al procedimento per l'irrogazione della consegna di rigore - non puo' dirsi ingiustificata. La consegna di rigore e' infatti sanzione che coinvolge il principio di liberta' personale garantito dall'art. 13 Cost.; inoltre, essa e' inflitta direttamente dal comandante di corpo o di ente, sentito il parere di una commissione consultiva nominata dallo stesso comandante, mentre l'adozione delle sanzioni di stato e' circondata da maggiori garanzie, sia per la composizione della Commissione di disciplina al cui giudizio e' sottoposto il sottufficiale (il quale ha anche facolta' di ricusarne un componente), sia per il disegno del procedimento, non dissimile da quello previsto dallo statuto per gli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), nel quale pure non vi e' l'obbligo che l'impiegato incolpato sia assistito da un difensore. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73, primo comma, legge 31 luglio 1954, n. 599). - Nello stesso senso, su analoga questione, S. n. 17/1991. V. anche la precedente massima B. red.: S.P.
La diversita' della disciplina adottata, riguardo al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di stato a carico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dall'art. 73, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, - che nel caso di mancata designazione di un difensore, dinanzi alla Commissione di disciplina, da parte dell'incolpato, non prevede come obbligatoria la nomina di un difensore di ufficio - rispetto a quanto dispone l'art. 15, secondo comma, delle norme di principio sulla disciplina militare contenute nella legge 11 luglio 1978, n. 382 - che tale obbligo invece stabilisce riguardo al procedimento per l'irrogazione della consegna di rigore - non puo' dirsi ingiustificata. La consegna di rigore e' infatti sanzione che coinvolge il principio di liberta' personale garantito dall'art. 13 Cost.; inoltre, essa e' inflitta direttamente dal comandante di corpo o di ente, sentito il parere di una commissione consultiva nominata dallo stesso comandante, mentre l'adozione delle sanzioni di stato e' circondata da maggiori garanzie, sia per la composizione della Commissione di disciplina al cui giudizio e' sottoposto il sottufficiale (il quale ha anche facolta' di ricusarne un componente), sia per il disegno del procedimento, non dissimile da quello previsto dallo statuto per gli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), nel quale pure non vi e' l'obbligo che l'impiegato incolpato sia assistito da un difensore. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73, primo comma, legge 31 luglio 1954, n. 599). - Nello stesso senso, su analoga questione, S. n. 17/1991. V. anche la precedente massima B. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte