Sentenza 356/1995 (ECLI:IT:COST:1995:356)
Massima numero 22290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 26/07/1995
Titolo
SENT. 356/95 D. FORZE ARMATE - SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA - PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO - NON CONSENTITA POSSIBILITA' PER IL DIFENSORE NOMINATO DALL'INCOLPATO O DESIGNATO DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, DI INTERVENTI DINANZI ALLA COMMISSIONE QUANDO IL SOTTUFFICIALE RIMANGA ASSENTE - IRRAZIONALITA' - INDEBITA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DELL'INCOLPATO DI NON COMPARIRE AFFIDANDO A CHI LO ASSISTE IL COMPITO DI GIUSTIFICARLO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 356/95 D. FORZE ARMATE - SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA - PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO - NON CONSENTITA POSSIBILITA' PER IL DIFENSORE NOMINATO DALL'INCOLPATO O DESIGNATO DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, DI INTERVENTI DINANZI ALLA COMMISSIONE QUANDO IL SOTTUFFICIALE RIMANGA ASSENTE - IRRAZIONALITA' - INDEBITA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DELL'INCOLPATO DI NON COMPARIRE AFFIDANDO A CHI LO ASSISTE IL COMPITO DI GIUSTIFICARLO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 74, primo comma, legge 31 luglio 1954, n. 599, nella parte in cui, riguardo al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di stato nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, non consente al difensore, nominato dall'interessato o designato dal presidente della Commissione di disciplina, di intervenire dinanzi alla Commissione quando il sottufficiale incolpato rimanga assente, si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza ed eguaglianza e con il diritto di difesa garantiti dagli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.. Ammessa, difatti - come non v'ha dubbio - la facolta' di farsi assistere da un difensore, l'effettivita' dell'attivita' difensiva non puo' essere condizionata alla condotta dell'incolpato, che legittimamente, quindi, puo' astenersi dal comparire, quando, secondo una sua libera scelta, preferisca affidare a chi lo assiste l'enunciazione delle ragioni a giustificazione della propria condotta ed a sostegno della propria posizione, senza che ne derivi una ingiustificata compressione delle attivita' difensive. La necessita' di 'reductio ad legitimitatem' della norma - che ne consegue - impone percio' che la parola "non" - che immediatamente precede quelle "e' ammesso ad intervenire", sia cancellata dal testo dell'articolo. - V. le precedenti massime A e C. red.: S.P.
L'art. 74, primo comma, legge 31 luglio 1954, n. 599, nella parte in cui, riguardo al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di stato nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, non consente al difensore, nominato dall'interessato o designato dal presidente della Commissione di disciplina, di intervenire dinanzi alla Commissione quando il sottufficiale incolpato rimanga assente, si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza ed eguaglianza e con il diritto di difesa garantiti dagli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.. Ammessa, difatti - come non v'ha dubbio - la facolta' di farsi assistere da un difensore, l'effettivita' dell'attivita' difensiva non puo' essere condizionata alla condotta dell'incolpato, che legittimamente, quindi, puo' astenersi dal comparire, quando, secondo una sua libera scelta, preferisca affidare a chi lo assiste l'enunciazione delle ragioni a giustificazione della propria condotta ed a sostegno della propria posizione, senza che ne derivi una ingiustificata compressione delle attivita' difensive. La necessita' di 'reductio ad legitimitatem' della norma - che ne consegue - impone percio' che la parola "non" - che immediatamente precede quelle "e' ammesso ad intervenire", sia cancellata dal testo dell'articolo. - V. le precedenti massime A e C. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte