Sentenza 356/1995 (ECLI:IT:COST:1995:356)
Massima numero 22291
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  13/07/1995;  Decisione del  13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 26/07/1995
Massime associate alla pronuncia:  22287  22288  22289  22290  22292


Titolo
SENT. 356/95 E. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ILLECITI DISCIPLINARI - NECESSITA' CHE I COMPORTAMENTI SUSCETTIBILI DI SANZIONE SIANO DEFINITI IN BASE ALLA LEGGE, ANCHE SE NON CON LO STESSO RIGORE RICHIESTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ILLECITI PENALI - FONDAMENTO COSTITUZIONALE - IMPLICAZIONI.

Testo
L'art. 25, secondo comma, Cost. stabilisce un principio di necessaria e previa definizione legislativa degli illeciti, attribuendo forza di vincolo costituzionale ad un principio che caratterizza il diritto penale, ma non puo' trovare immediata estensione ad ogni campo di illecito, dovendo essere interpretato in necessario collegamento con il primo comma dello stesso articolo, che si riferisce alla materia penale e non copre quindi la materia degli illeciti disciplinari. Tuttavia il principio che e' alla base di tale disposizione, diretto a garantire la persona da arbitrarie sanzioni suscettibili di incidere su valori costituzionalmente tutelati, se non consente la trasposizione della penetrante esigenza di protezione propria della sfera penale - che, toccando la liberta' personale, impone la puntuale e completa definizione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni - richiede che anche nell'esercizio di altri poteri autoritativi, quali quelli propri della pubblica amministrazione in materia disciplinare, i comportamenti suscettibili di sanzione siano definiti in base alla legge. Puo' permanere un ambito di elasticita' nella puntuale configurazione e nella determinazione delle condotte sanzionabili, ma e' sempre necessario, anche in coerenza con il principio di imparzialita' dell'amministrazione, che esse siano riferibili a principi enunciati da disposizioni legislative o enucleabili dai valori che ispirano nel loro complesso le regole di comportamento che caratterizzano la scala di doveri propri della funzione esercitata. - Sulla impossibilita' di una immediata estensione del principio di legalita', cosi' come sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., a tipi di illecito diversi da quelli penali, S. n. 100/1981 e O. n. 541/1988. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte