Sentenza 356/1995 (ECLI:IT:COST:1995:356)
Massima numero 22292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  13/07/1995;  Decisione del  13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 26/07/1995
Massime associate alla pronuncia:  22287  22288  22289  22290  22291


Titolo
SENT. 356/95 F. FORZE ARMATE - SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA - SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO - PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE A CAUSA DI VIOLAZIONE DEL GIURAMENTO O ALTRI MOTIVI DISCIPLINARI - LAMENTATA MANCANZA DI UNA PRECISA DEFINIZIONE DELL'ILLECITO, TALE DA CONSENTIRE, DA PARTE DEL GIUDICE, UN PENETRANTE SINDACATO DI LEGITTIMITA', IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI LEGALITA' E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NECESSARIA INTEGRAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE CON ALTRA DISPOSIZIONE IN VIRTU' DELLA QUALE LA PERDITA DEL GRADO PUO' ESSERE INFLITTA AL SOTTUFFICIALE SOLO PER ATTI INCOMPATIBILI CON I DOVERI ESSENZIALI DEL SUO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il combinato disposto degli artt. 60 e 63 della legge 31 luglio 1954, n. 599, con cui si comprende, tra le sanzioni disciplinari di stato a carico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, la perdita del grado per rimozione a causa di "violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari" - combinato disposto impugnato per ritenuta insufficiente determinazione della fattispecie sanzionata - si integra col dettato dell'art. 67 stessa legge, secondo il quale per poter sottoporre il sottufficiale a Commissione di disciplina, gli atti di cui si sia reso responsabile devono essere "incompatibili con il suo stato", tali cioe' da non garantire l'adempimento dei propri doveri e da non consentire il permanere del rapporto. E poiche' cio' comporta una piu' rigorosa motivazione sia del giudizio della Commissione di disciplina, sia del provvedimento che accerta la consistenza dell'addebito, e quindi la possibilita' di un piu' penetrante sindacato di legittimita' da parte del giudice, le disposizioni denunciate - cosi' intese - pur se e' da auspicare una piu' stringente definizione legislativa, che adegui le garanzie per le sanzioni di stato al livello di definizione degli illeciti ora delineato dalle norme di principio sulla disciplina militare (legge n. 382 del 1978) e del regolamento di disciplina militare (d.P.R. n. 545 del 1986), non attingono alla rottura del principio di legalita', ne' determinano violazione dell'imparzialita' dell'amministrazione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 60, primo comma, numero 6, e 63 lett. d), della legge 31 luglio 1954, n. 599). - V. la precedente massima E. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte