Sentenza 357/1995 (ECLI:IT:COST:1995:357)
Massima numero 22293
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  13/07/1995;  Decisione del  13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 26/07/1995
Massime associate alla pronuncia:  22294  22295  22296


Titolo
SENT. 357/95 A. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - DELIBERA LEGISLATIVA ADOTTATA DAL CONSIGLIO REGIONALE IN SEDE DI RIESAME A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO - SUSSISTENZA O MENO DEL CARATTERE DELLA "NOVITA'" - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONSEGUENZE - LEGGE "NON NUOVA" - RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA - NECESSITA' - RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA SEMPLICE - MOTIVO DI INVALIDITA' DENUNCIABILE INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.

Testo
Secondo la piu' recente giurisprudenza della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost., la delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale a seguito di rinvio governativo deve essere qualificata come "non nuova" non soltanto quando in sede di riesame non sia stata apportata alcuna modificazione alle parti dell'atto aventi contenuto normativo, ma anche quando risultino comunque modificate esclusivamente le disposizioni direttamente o indirettamente interessate dalle osservazioni formulate dal Governo al momento del rinvio. In tali casi, pertanto, la riapprovazione deve avvenire a maggioranza assoluta, e la riapprovazione a maggioranza semplice costituisce motivo di invalidita', denunciabile dinanzi alla Corte costituzionale. - V. S. nn. 359/1994 e 497/1992; v. anche la successiva massima B. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127  co. 3

Costituzione  art. 127  co. 4

Altri parametri e norme interposte