Sentenza 2/2022 (ECLI:IT:COST:2022:2)
Massima numero 44463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  23/11/2021;  Decisione del  23/11/2021
Deposito del 13/01/2022; Pubblicazione in G. U. 19/01/2022
Massime associate alla pronuncia:  44464  44465


Titolo
Ordinamento giudiziario - Tribunale per i minorenni - Finalità, poteri e composizione - Istituto, costituzionalmente vincolato, a tutela della gioventù e della personalità del minore, in una prospettiva pedagogico-rieducativa. (Classif. 165005).

Testo

La competenza del Tribunale per i minorenni e la speciale disciplina del processo minorile sono dirette alla tutela del minore, direttamente riconducibili al dettato dell'art. 31 Cost. (Precedente: S. 17/1981).


Il Tribunale per i minorenni, considerato nelle sue complessive attribuzioni, oltre che penali, civili ed amministrative, ben può essere annoverato tra quegli "istituti" dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, così adempiendo al precetto costituzionale che la impegna alla protezione della gioventù. (Precedente: S. 222/1983 - mass. 11416).


Il giudice minorile è dotato di amplissimi poteri caratterizzati dall'esigenza primaria del recupero del minore, un soggetto dalla personalità ancora in formazione per cui sono previste misure che, in vista di tale esigenza, possono portare a far concludere il processo in modi e con contenuti diversi da quelli propri del processo penale ordinario. Il processo minorile è sorretto dalla prevalente finalità di recupero del minorenne e di tutela della sua personalità, nonché da obiettivi pedagogico-rieducativi piuttosto che retributivo-punitivi. (Precedenti: S. 272/2000; S. 135/1995 - mass. 21349).


È necessaria, per l'imputato minorenne, una valutazione del giudice collegiale e degli esperti che lo compongono, perché è proprio per garantire decisioni attente alla personalità del minore e alle sue esigenze formative ed educative che il tribunale per i minorenni è stato strutturato, in quanto la sua composizione rispecchia la peculiare funzione del processo minorile, in cui le logiche retributive e special-preventive del processo penale debbono contemperarsi con il principio di minima offensività, che impone di evitare, nell'esercizio della giurisdizione penale, ogni pregiudizio al corretto sviluppo psicofisico del minore e di adottare le opportune cautele per salvaguardare le correlate esigenze educative. (Precedente: S. 1/2015 - mass. 38213).


Nella prospettiva dell'adeguata protezione della gioventù di cui all'art. 31, secondo comma, Cost., la preminente funzione rieducativa del procedimento penale minorile trova una fondamentale rispondenza nella particolare composizione "mista" del giudice specializzato, arricchita dalla dialettica interna tra la componente togata e quella esperta: è, infatti, grazie alle competenze scientifiche dei soggetti che compongono il collegio giudicante che viene svolta una corretta valutazione delle particolari situazioni dei minori, la cui evoluzione psicologica, non ancora giunta a maturazione, richiede l'adozione di particolari trattamenti penali che consentano il loro completo recupero, ponendosi, quest'ultimo, quale obiettivo primario, cui tende l'intero sistema penale minorile. Invero, la specializzazione del giudice minorile, finalizzata alla protezione della gioventù sancita dalla Costituzione, è assicurata dalla struttura complessiva di tale organo giudiziario, qualificato dall'apporto degli esperti laici. Esigendo che i componenti onorari siano un uomo e una donna, l'art. 50-bis, comma 2, del r.d. n. 12 del 1941, garantisce che nelle sue decisioni il collegio possa sempre avvalersi del peculiare contributo di esperienza e di sensibilità proprie del sesso di appartenenza. (Precedente: S. 139/2020 - mass. 43512).


Dal complesso delle pertinenti norme costituzionali, come interpretate dalla Corte costituzionale e dalle fonti internazionali sulle speciali tutele dovute ai minori che vengono a contatto con la giustizia penale (quali le c.d. Regole di Pechino, la Convenzione sui diritti del fanciullo, il Comitato ONU per i diritti del fanciullo, le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su una "giustizia a misura di minore", la direttiva 2016/800/UE) - produttive o meno che siano di obblighi internazionali vincolanti ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., ma tutte certamente rilevanti ai fini dell'interpretazione delle garanzie costituzionali - si evince il principio secondo cui il minore autore di reato deve essere giudicato da una giurisdizione specializzata, i cui operatori siano selezionati anche sulla base della specifica competenza professionale in materia di minori, e che operi secondo finalità e sulla base di regole differenti da quelle che caratterizzano la giurisdizione penale ordinaria. Di talché la scelta, compiuta dal legislatore italiano, di attribuire a tale giurisdizione specializzata la competenza per i reati compiuti da minorenni deve ritenersi costituzionalmente vincolata. (Precedenti: S. 139/2020 - mass. 43512; S. 109/1997 - mass. 23276; S. 168/1994 - mass. 20541; S. 222/1983 - mass. 11416).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte