Sentenza 357/1995 (ECLI:IT:COST:1995:357)
Massima numero 22294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 26/07/1995
Titolo
SENT. 357/95 B. REGIONE CAMPANIA - SANITA' PUBBLICA - RIPIANO DELLA MAGGIORE SPESA FARMACEUTICA ACCERTATA PER L'ANNO 1992 NELLA PROVINCIA DI SALERNO - DELIBERA LEGISLATIVA ADOTTATA DAL CONSIGLIO REGIONALE IN SEDE DI RIESAME A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER RITENUTA INOTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DI COPERTURA DELLA SPESA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' SOLLEVATA IN BASE ALL'ERRONEO ASSUNTO CHE LA LEGGE IMPUGNATA, RIAPPROVATA A MAGGIORANZA SEMPLICE, DEBBA CONSIDERARSI "LEGGE NUOVA", COME TALE SOTTRATTA EX ART. 127 COST.AL PROMOSSO GIUDIZIO - REIEZIONE.
SENT. 357/95 B. REGIONE CAMPANIA - SANITA' PUBBLICA - RIPIANO DELLA MAGGIORE SPESA FARMACEUTICA ACCERTATA PER L'ANNO 1992 NELLA PROVINCIA DI SALERNO - DELIBERA LEGISLATIVA ADOTTATA DAL CONSIGLIO REGIONALE IN SEDE DI RIESAME A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER RITENUTA INOTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DI COPERTURA DELLA SPESA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' SOLLEVATA IN BASE ALL'ERRONEO ASSUNTO CHE LA LEGGE IMPUGNATA, RIAPPROVATA A MAGGIORANZA SEMPLICE, DEBBA CONSIDERARSI "LEGGE NUOVA", COME TALE SOTTRATTA EX ART. 127 COST.AL PROMOSSO GIUDIZIO - REIEZIONE.
Testo
La legge della Regione Campania 2 marzo 1995, avente ad oggetto il "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992", in quanto riapprovata dal Consiglio regionale, in sede di riesame, con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio governativo, non poteva - secondo i principi stabiliti dalla piu' recente giurisprudenza della Corte costituzionale - essere considerata "legge nuova", come tale sottratta, ai sensi dell'art. 127 Cost., al giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Va pertanto respinta la eccezione di inammissibilita' opposta dalla Regione, in base al contrario assunto, al ricorso presentato contro la legge dal Presidente del Consiglio per mancata quantificazione degli oneri per interessi e non conformita' delle modalita' di copertura della spesa all'art. 81 Cost.. Mentre e' ovvio, d'altro canto, che il fatto che la legge sia stata riapprovata a maggioranza semplice non puo' ritenersi di per se' ostativo alla proposizione del gravame. - V. massima precedente. red.: S.P.
La legge della Regione Campania 2 marzo 1995, avente ad oggetto il "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992", in quanto riapprovata dal Consiglio regionale, in sede di riesame, con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio governativo, non poteva - secondo i principi stabiliti dalla piu' recente giurisprudenza della Corte costituzionale - essere considerata "legge nuova", come tale sottratta, ai sensi dell'art. 127 Cost., al giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Va pertanto respinta la eccezione di inammissibilita' opposta dalla Regione, in base al contrario assunto, al ricorso presentato contro la legge dal Presidente del Consiglio per mancata quantificazione degli oneri per interessi e non conformita' delle modalita' di copertura della spesa all'art. 81 Cost.. Mentre e' ovvio, d'altro canto, che il fatto che la legge sia stata riapprovata a maggioranza semplice non puo' ritenersi di per se' ostativo alla proposizione del gravame. - V. massima precedente. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 127
co. 4
Altri parametri e norme interposte