Sentenza 357/1995 (ECLI:IT:COST:1995:357)
Massima numero 22295
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 26/07/1995
Titolo
SENT. 357/95 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - DELIBERA LEGISLATIVA REGIONALE, PRIVA DEL CARATTERE DI "NOVITA'", APPROVATA, A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO, A MAGGIORANZA SEMPLICE ANZICHE' A MAGGIORANZA ASSOLUTA - POSSIBILITA' DI DICHIARARNE LA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 127, QUARTO COMMA, COST., QUANDO LA "NON NOVITA'" E LA RIAPPROVAZIONE DELLA LEGGE A MAGGIORANZA SEMPLICE, SEBBENE NON DEDOTTE NEL RICORSO, SIANO STATE OGGETTO DI CONTESTAZIONE TRA LE PARTI.
SENT. 357/95 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - DELIBERA LEGISLATIVA REGIONALE, PRIVA DEL CARATTERE DI "NOVITA'", APPROVATA, A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO, A MAGGIORANZA SEMPLICE ANZICHE' A MAGGIORANZA ASSOLUTA - POSSIBILITA' DI DICHIARARNE LA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 127, QUARTO COMMA, COST., QUANDO LA "NON NOVITA'" E LA RIAPPROVAZIONE DELLA LEGGE A MAGGIORANZA SEMPLICE, SEBBENE NON DEDOTTE NEL RICORSO, SIANO STATE OGGETTO DI CONTESTAZIONE TRA LE PARTI.
Testo
Una delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale, in sede di riesame, con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio governativo, e percio' priva del carattere di "novita'", a maggioranza semplice, anziche' - come richiesto dall'art. 127, quarto comma, Cost. - a maggioranza assoluta, puo' essere dichiarata dalla Corte, per tale motivo, costituzionalmente illegittima anche quando - come nel caso di specie - la "non novita'" e la riapprovazione a maggioranza semplice della legge rinviata, sebbene non siano state poste dal ricorrente a base dell'impugnativa, abbiano formato oggetto, nel corso del giudizio, ad altri fini, di contestazione e discussione tra le parti. - V. la precedente massima B e la seguente D. red.: S.P.
Una delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale, in sede di riesame, con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio governativo, e percio' priva del carattere di "novita'", a maggioranza semplice, anziche' - come richiesto dall'art. 127, quarto comma, Cost. - a maggioranza assoluta, puo' essere dichiarata dalla Corte, per tale motivo, costituzionalmente illegittima anche quando - come nel caso di specie - la "non novita'" e la riapprovazione a maggioranza semplice della legge rinviata, sebbene non siano state poste dal ricorrente a base dell'impugnativa, abbiano formato oggetto, nel corso del giudizio, ad altri fini, di contestazione e discussione tra le parti. - V. la precedente massima B e la seguente D. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
co. 3
Costituzione
art. 127
co. 4
Altri parametri e norme interposte