Sentenza 357/1995 (ECLI:IT:COST:1995:357)
Massima numero 22296
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  13/07/1995;  Decisione del  13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 26/07/1995
Massime associate alla pronuncia:  22293  22294  22295


Titolo
SENT. 357/95 D. REGIONE CAMPANIA - SANITA' PUBBLICA - RIPIANO DELLA MAGGIORE SPESA FARMACEUTICA ACCERTATA PER L'ANNO 1992 NELLA PROVINCIA DI SALERNO - DELIBERA LEGISLATIVA ADOTTATA DAL CONSIGLIO REGIONALE IN SEDE DI RIESAME A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO - MANCANZA DEL CARATTERE DI NOVITA' - RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA SEMPLICE, ANZICHE' A MAGGIORANZA ASSOLUTA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge della Regione Campania 2 marzo 1995, avente ad oggetto "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992" - in quanto riapprovata dal Consiglio regionale, in sede di riesame, con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio governativo - doveva considerarsi legge "non nuova", e poteva quindi essere validamente riapprovata soltanto a maggioranza assoluta, e non gia' a maggioranza semplice, come invece e' avvenuto. Pertanto, a prescindere dalla questione della lamentata violazione dell'art. 81 Cost. - per la quale invero di non poco peso appaiono le censure di inadeguata quantificazione e copertura degli oneri avanzate dal ricorrente - va dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 127 Cost. - V. le precedenti massime A e C ed, ivi, richiami. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127  co. 4

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte