Sentenza 358/1995 (ECLI:IT:COST:1995:358)
Massima numero 22298
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 358/95. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - FAMIGLIE MONOREDDITO - PARZIALE IMPUTAZIONE DEL REDDITO AL CONIUGE CHE NE SIA PRIVO - OMESSA PREVISIONE - PRETESO CONTRASTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI DELLA TUTELA DELLA FAMIGLIA, DELL'EGUALE DIGNITA' DEI CONIUGI E DELLA EQUITA' DELLA IMPOSIZIONE TRIBUTARIA - MANCATA INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', DELLA NORMA CHE DISPONE L'IMPUTAZIONE DELL'INTERO AMMONTARE DEI PROVENTI DELLE RISPETTIVE ATTIVITA' A CIASCUNO DEI CONIUGI - INDIFFERIBILITA' ED URGENZA DI UNA REVISIONE DELLA DISCIPLINA, ATTUABILE PERALTRO SOLO IN SEDE LEGISLATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 358/95. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - FAMIGLIE MONOREDDITO - PARZIALE IMPUTAZIONE DEL REDDITO AL CONIUGE CHE NE SIA PRIVO - OMESSA PREVISIONE - PRETESO CONTRASTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI DELLA TUTELA DELLA FAMIGLIA, DELL'EGUALE DIGNITA' DEI CONIUGI E DELLA EQUITA' DELLA IMPOSIZIONE TRIBUTARIA - MANCATA INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', DELLA NORMA CHE DISPONE L'IMPUTAZIONE DELL'INTERO AMMONTARE DEI PROVENTI DELLE RISPETTIVE ATTIVITA' A CIASCUNO DEI CONIUGI - INDIFFERIBILITA' ED URGENZA DI UNA REVISIONE DELLA DISCIPLINA, ATTUABILE PERALTRO SOLO IN SEDE LEGISLATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel censurare la normativa - individuata nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e segnatamente nell'art. 3 - che omette di prevedere che, ai fini dell'imposizione tributaria, il reddito di uno dei coniugi venga imputato parzialmente all'altro qualora questi sia privo di reddito proprio, anziche' essere interamente attribuito al solo coniuge produttore del reddito stesso, il giudice 'a quo' non ha investito della denuncia di illegittimita' costituzionale la disposizione, aggiunta dal d.l. 2 marzo 1989, n. 69 all'art. 4, lett. a) del t.tu. delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917 del 1986), secondo la quale, in regime di comunione legale "i proventi dell'attivita' separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare". D'altro canto, all'attuale regime fiscale della famiglia, che penalizza i nuclei monoreddito e le famiglie numerose con componenti che non producono, o svolgono lavoro casalingo - famiglie che dovrebbero invece essere agevolate ai sensi dell'art. 31 Cost. -, non e' la Corte costituzionale che puo' apprestare gli idonei rimedi, accogliendo la questione nei termini in cui e' proposta. Dinanzi ad una pluralita' di complesse scelte, infatti, compete esclusivamente al legislatore intervenire affinche' sia evitato, per rispetto ai principi costituzionali ed ai criteri di giustizia tributaria, l'ulteriore protrarsi di sperequazioni in danno delle famiglie monoreddito e numerose. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ed in particolare dell'art. 3). - Reiterati inviti al legislatore per la revisione del sistema di tassazione delle famiglie monoreddito nelle S. nn. 179/1976 e 76 del 1983. red.: A.G. rev.: S.P.
Nel censurare la normativa - individuata nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e segnatamente nell'art. 3 - che omette di prevedere che, ai fini dell'imposizione tributaria, il reddito di uno dei coniugi venga imputato parzialmente all'altro qualora questi sia privo di reddito proprio, anziche' essere interamente attribuito al solo coniuge produttore del reddito stesso, il giudice 'a quo' non ha investito della denuncia di illegittimita' costituzionale la disposizione, aggiunta dal d.l. 2 marzo 1989, n. 69 all'art. 4, lett. a) del t.tu. delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917 del 1986), secondo la quale, in regime di comunione legale "i proventi dell'attivita' separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare". D'altro canto, all'attuale regime fiscale della famiglia, che penalizza i nuclei monoreddito e le famiglie numerose con componenti che non producono, o svolgono lavoro casalingo - famiglie che dovrebbero invece essere agevolate ai sensi dell'art. 31 Cost. -, non e' la Corte costituzionale che puo' apprestare gli idonei rimedi, accogliendo la questione nei termini in cui e' proposta. Dinanzi ad una pluralita' di complesse scelte, infatti, compete esclusivamente al legislatore intervenire affinche' sia evitato, per rispetto ai principi costituzionali ed ai criteri di giustizia tributaria, l'ulteriore protrarsi di sperequazioni in danno delle famiglie monoreddito e numerose. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ed in particolare dell'art. 3). - Reiterati inviti al legislatore per la revisione del sistema di tassazione delle famiglie monoreddito nelle S. nn. 179/1976 e 76 del 1983. red.: A.G. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte