Sentenza 359/1995 (ECLI:IT:COST:1995:359)
Massima numero 22562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
22561
Titolo
SENT. 359/95 B. MILITARE - SERVIZIO DI LEVA - RINVIO PER MOTIVI DI STUDIO - STUDENTE UNIVERSITARIO - FRUIZIONE DI RINVIO PER PIU' DI DUE ANNI DURANTE GLI STUDI SECONDARI - POSSIBILITA' DI NUOVO RINVIO PER GLI STUDI UNIVERSITARI - ESCLUSIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA, DELLA TUTELA DELLA ISTRUZIONE E DI ADEGUATEZZA E PROPORZIONALITA' NELLA DISCIPLINA DELL'OBBLIGO DEL SERVIZIO MILITARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 359/95 B. MILITARE - SERVIZIO DI LEVA - RINVIO PER MOTIVI DI STUDIO - STUDENTE UNIVERSITARIO - FRUIZIONE DI RINVIO PER PIU' DI DUE ANNI DURANTE GLI STUDI SECONDARI - POSSIBILITA' DI NUOVO RINVIO PER GLI STUDI UNIVERSITARI - ESCLUSIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA, DELLA TUTELA DELLA ISTRUZIONE E DI ADEGUATEZZA E PROPORZIONALITA' NELLA DISCIPLINA DELL'OBBLIGO DEL SERVIZIO MILITARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' infondata, in riferimento agli artt. 3, 34 e 52 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nella parte in cui non prevede, per lo studente che frequenti un corso universitario o equipollente, il quale abbia gia' ottenuto in precedenza di ritardare per piu' di due anni il servizio militare, la possibilita' di ottenere nuovamente il beneficio del ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al compimento dei limiti di eta' indicati nel primo comma del medesimo art. 19 o, quantomeno, fino al compimento del ventiduesimo anno di eta'. Invero la norma impugnata e le disposizioni connesse, nel contemperamento tra i due principi (entrambi di dignita' costituzionale) della tutela della istruzione e della difesa della Patria, perseguono l'obiettivo di coordinare la possibilita' del rinvio della leva alle effettive necessita' degli studi e di evitare una lievitazione dell'eta' media dei giovani sotto le armi. A tal fine e' concessa ad ogni cittadino impegnato negli studi il rinvio della prestazione militare, ma esso e' ragionevolmente subordinato alla condizione generale che sia utile per terminare il corso di studi (secondari o universitari), entro un determinato limite di eta' (fissato al ventiduesimo anno per la scuola secondaria superiore, e dal ventiseiesimo al trentesimo anno per gli studi universitari). Sono inoltre stabiliti altri requisiti di merito sia per poter proseguire ininterrottamente dagli studi medi a quelli universitari, sia per il completamento, anno per anno, di questi ultimi. Sotto il primo profilo si e' ritenuto necessario che lo studente non abbia gia' ottenuto, per completare il corso di istruzione secondaria, un rinvio, per piu' di due anni, del servizio di leva: requisito questo rientrante nella discrezionalita' del legislatore e non irragionevole, dal momento che anche per il proseguimento degli studi universitari e' richiesto un requisito di effettivita' degli studi attestato da esami sostenuti. Non sussiste pertanto alcuna disparita' di trattamento tra studente medio e studente iscritto all'universita', ma che abbia ottenuto piu' di due rinvii, perche' ad entrambi e' concessa (o lo e' stata) la possibilita' di completare gli studi medi superiori, mentre, per quest'ultimo, proseguire gli studi universitari fino al ventiduesimo anno non risulterebbe di alcun vantaggio pratico, non potendo comunque portarli a termine. Ne' e' ravvisabile violazione degli artt. 34 e 52 Cost., perche' in modo non irragionevole la disciplina denunciata individua un non facile equilibrio, utilizzando anche requisiti di merito, tra l'interesse del cittadino a raggiungere i gradi piu' elevati nello studio ed il dovere di assolvere al servizio di leva. red.: A. Franco
E' infondata, in riferimento agli artt. 3, 34 e 52 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nella parte in cui non prevede, per lo studente che frequenti un corso universitario o equipollente, il quale abbia gia' ottenuto in precedenza di ritardare per piu' di due anni il servizio militare, la possibilita' di ottenere nuovamente il beneficio del ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al compimento dei limiti di eta' indicati nel primo comma del medesimo art. 19 o, quantomeno, fino al compimento del ventiduesimo anno di eta'. Invero la norma impugnata e le disposizioni connesse, nel contemperamento tra i due principi (entrambi di dignita' costituzionale) della tutela della istruzione e della difesa della Patria, perseguono l'obiettivo di coordinare la possibilita' del rinvio della leva alle effettive necessita' degli studi e di evitare una lievitazione dell'eta' media dei giovani sotto le armi. A tal fine e' concessa ad ogni cittadino impegnato negli studi il rinvio della prestazione militare, ma esso e' ragionevolmente subordinato alla condizione generale che sia utile per terminare il corso di studi (secondari o universitari), entro un determinato limite di eta' (fissato al ventiduesimo anno per la scuola secondaria superiore, e dal ventiseiesimo al trentesimo anno per gli studi universitari). Sono inoltre stabiliti altri requisiti di merito sia per poter proseguire ininterrottamente dagli studi medi a quelli universitari, sia per il completamento, anno per anno, di questi ultimi. Sotto il primo profilo si e' ritenuto necessario che lo studente non abbia gia' ottenuto, per completare il corso di istruzione secondaria, un rinvio, per piu' di due anni, del servizio di leva: requisito questo rientrante nella discrezionalita' del legislatore e non irragionevole, dal momento che anche per il proseguimento degli studi universitari e' richiesto un requisito di effettivita' degli studi attestato da esami sostenuti. Non sussiste pertanto alcuna disparita' di trattamento tra studente medio e studente iscritto all'universita', ma che abbia ottenuto piu' di due rinvii, perche' ad entrambi e' concessa (o lo e' stata) la possibilita' di completare gli studi medi superiori, mentre, per quest'ultimo, proseguire gli studi universitari fino al ventiduesimo anno non risulterebbe di alcun vantaggio pratico, non potendo comunque portarli a termine. Ne' e' ravvisabile violazione degli artt. 34 e 52 Cost., perche' in modo non irragionevole la disciplina denunciata individua un non facile equilibrio, utilizzando anche requisiti di merito, tra l'interesse del cittadino a raggiungere i gradi piu' elevati nello studio ed il dovere di assolvere al servizio di leva. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 34
Costituzione
art. 52
Altri parametri e norme interposte