Sentenza 360/1995 (ECLI:IT:COST:1995:360)
Massima numero 22564
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Titolo
SENT. 360/95 B. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - COLTIVAZIONE - PER USO PERSONALE - MANCATA ASSIMILAZIONE ALLA IMPORTAZIONE, DETENZIONE O ACQUISTO - PUNIBILITA' SOLTANTO CON SANZIONI AMMINISTRATIVE - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI PARITA' DI TRATTAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 360/95 B. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - COLTIVAZIONE - PER USO PERSONALE - MANCATA ASSIMILAZIONE ALLA IMPORTAZIONE, DETENZIONE O ACQUISTO - PUNIBILITA' SOLTANTO CON SANZIONI AMMINISTRATIVE - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI PARITA' DI TRATTAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, nella parte in cui non prevede che anche la coltivazione di piante da cui si estraggano sostanze stupefacenti - oltre che l'importazione, l'acquisto o la detenzione - sia punita soltanto con sanzioni amministrative se finalizzata all'uso personale, sollevata sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e di parita' di trattamento rispetto alla condotta, non piu' penalmente perseguibile, di chi illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti per farne uso personale. La condotta in questione, infatti, non e' comparabile con quelle allegate come 'tertia comparationis', perche' la detenzione, l'acquisto e l'importazione di sostanze stupefacenti per uso personale sono condotte collegate immediatamente e direttamente con l'uso stesso, e cio' rende non irragionevole una disciplina meno rigorosa, mentre la coltivazione e' esterna a questa area contigua al consumo, mancando un nesso di immediatezza con l'uso personale, il che giustifica una disciplina di maggior rigore, rientrando nella discrezionalita' del legislatore anche la scelta di non agevolare comportamenti propedeutici all'approvvigionamento di sostanze stupefacenti per uso personale. Inoltre, nella detenzione, acquisto ed importazione il quantitativo delle sostanze stupefacenti e' certo e determinato e consente, insieme ad altri elementi, la valutazione prognostica della destinazione della sostanza, mentre per la coltivazione non e' prevedibile, con sufficiente grado di certezza, la quantita' di sostanza stupefacente alla fine ricavabile dalle piante coltivate, sicche' anche la correlata valutazione della destinazione della sostanza ad uso personale, piuttosto che a spaccio, e' maggiormente ipotetica e meno affidabile. Da cio' consegue una maggiore pericolosita' della condotta, anche perche' l'attivita' produttiva e' destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili e quindi ha una maggiore potenzialita' diffusiva delle sostanze stupefacenti estraibili. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, nella parte in cui non prevede che anche la coltivazione di piante da cui si estraggano sostanze stupefacenti - oltre che l'importazione, l'acquisto o la detenzione - sia punita soltanto con sanzioni amministrative se finalizzata all'uso personale, sollevata sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e di parita' di trattamento rispetto alla condotta, non piu' penalmente perseguibile, di chi illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti per farne uso personale. La condotta in questione, infatti, non e' comparabile con quelle allegate come 'tertia comparationis', perche' la detenzione, l'acquisto e l'importazione di sostanze stupefacenti per uso personale sono condotte collegate immediatamente e direttamente con l'uso stesso, e cio' rende non irragionevole una disciplina meno rigorosa, mentre la coltivazione e' esterna a questa area contigua al consumo, mancando un nesso di immediatezza con l'uso personale, il che giustifica una disciplina di maggior rigore, rientrando nella discrezionalita' del legislatore anche la scelta di non agevolare comportamenti propedeutici all'approvvigionamento di sostanze stupefacenti per uso personale. Inoltre, nella detenzione, acquisto ed importazione il quantitativo delle sostanze stupefacenti e' certo e determinato e consente, insieme ad altri elementi, la valutazione prognostica della destinazione della sostanza, mentre per la coltivazione non e' prevedibile, con sufficiente grado di certezza, la quantita' di sostanza stupefacente alla fine ricavabile dalle piante coltivate, sicche' anche la correlata valutazione della destinazione della sostanza ad uso personale, piuttosto che a spaccio, e' maggiormente ipotetica e meno affidabile. Da cio' consegue una maggiore pericolosita' della condotta, anche perche' l'attivita' produttiva e' destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili e quindi ha una maggiore potenzialita' diffusiva delle sostanze stupefacenti estraibili. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte