Sentenza 360/1995 (ECLI:IT:COST:1995:360)
Massima numero 22565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  13/07/1995;  Decisione del  13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22563  22564  22566  22567


Titolo
SENT. 360/95 C. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - COLTIVAZIONE - UNIVOCA DESTINAZIONE AD USO PERSONALE - PRINCIPIO ATTIVO ESTRAIBILE - IPOTESI DI INIDONEITA' A PRODURRE L'EFFETTO STUPEFACENTE LESIVO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA' QUALE LIMITE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE PENALE - REATO DI PERICOLO PRESUNTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui prevede la illiceita' penale della condotta di coltivazione di piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti o psicotrope univocamente destinate all'uso personale, indipendentemente dalla percentuale di principio attivo contenuta nel prodotto della coltivazione stessa, sollevata sotto il profilo della violazione del principio della necessaria offensivita' della fattispecie penale nell'ipotesi in cui la coltivazione dia luogo a quantita' (o qualita') di inflorescenze dalle quali non sia ricavabile il principio attivo in misura sufficiente a produrre l'effetto (stupefacente) potenzialmente lesivo nel caso di successiva assunzione. Infatti l'astratta fattispecie del delitto di coltivazione di sostanze stupefacenti, nei suoi elementi essenziali, e depurata dai singoli possibili comportamenti concreti, implica una legittima valutazione di pericolosita' presunta, in quanto inerente a condotta oggettivamente idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima, e quindi di creare potenzialmente piu' occasioni di spaccio di droga, nonche' di accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili. Si tratta quindi di reato di pericolo, connotato dalla necessaria offensivita', non essendo irragionevole la valutazione prognostica di attentato al bene giuridico protetto. La configurazione di reati di pericolo presunto non e' poi incompatibile con il principio di offensivita'; ne' nella specie e' irragionevole od arbitraria la valutazione, operata dal legislatore nella sua discrezionalita', della pericolosita' connessa alla condotta di coltivazione. Quanto alla offensivita' specifica della singola condotta in concreto accertata, la valutazione della sua sussistenza spetta al giudice ordinario. - V. anche le massime D ed E, nonche' le sent. nn. 133/1992, 333/1991, 62/1986. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte