Sentenza 360/1995 (ECLI:IT:COST:1995:360)
Massima numero 22567
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  13/07/1995;  Decisione del  13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22563  22564  22565  22566


Titolo
SENT. 360/95 E. REATO IN GENERE - PRINCIPIO DI OFFENSIVITA' QUALE LIMITE COSTITUZIONALE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - DIVERSITA' DALLA OFFENSIVITA' SPECIFICA DELLA CONDOTTA IN CONCRETO ACCERTATA - REATO DI PERICOLO PRESUNTO - MANCANZA DI OFFENSIVITA' SPECIFICA - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - INCONFIGURABILITA' - IPOTESI DI REATO IMPOSSIBILE - VALUTAZIONE DI MERITO SPETTANTE AL GIUDICE ORDINARIO.

Testo
Diversa dal principio della offensivita', come limite di rango costituzionale alla discrezionalita' del legislatore penale ordinario, e' la offensivita' specifica della singola condotta in concreto accertata. Ove questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilita' della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perche' la indispensabile connotazione di offensivita' in generale di quest'ultima implica di riflesso la necessita' che anche in concreto la offensivita' sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente, in difetto di cio' venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile (art. 49 cod. pen.). La mancanza dell'offensivita' in concreto della condotta dell'agente non radica pero' alcuna questione di costituzionalita', ma implica soltanto un giudizio di merito devoluto al giudice ordinario. - V. anche la precedente massima D, nonche' le sent. nn. 133/1992, 333/1991. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte