Sentenza 361/1995 (ECLI:IT:COST:1995:361)
Massima numero 21604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 361/95. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE INTERNAZIONALE - REQUISITI - PREVISTO ESAME DELL'IDONEITA' PER GLI ADOTTANTI - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI ESAME DELL'INTERO AMBIENTE FAMILIARE (NELLA SPECIE: FIGLIO ADOTTATO SIEROPOSITIVO) - PROSPETTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELL'INFANZIA E DELLA SALUTE - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO'- NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 361/95. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE INTERNAZIONALE - REQUISITI - PREVISTO ESAME DELL'IDONEITA' PER GLI ADOTTANTI - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI ESAME DELL'INTERO AMBIENTE FAMILIARE (NELLA SPECIE: FIGLIO ADOTTATO SIEROPOSITIVO) - PROSPETTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELL'INFANZIA E DELLA SALUTE - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO'- NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disciplina complessiva dell'adozione dei minori delineata dalla legge n. 184 del 1993 ha, come essenziale e dominante obiettivo, l'interesse degli stessi ad un ambiente familiare stabile ed armonioso, nel quale essi possano crescere sviluppando la loro personalita' in un sano ed equilibrato contesto di vita affettivo ed educativo. Percio', nel decidere sull'adozione e' previsto - in conformita' anche alle enunciazioni delle convenzioni internazionali dirette a proteggere in modo specifico i minori, le quali ammettono e disciplinano l'adozione esclusivamente nell'interesse superiore del fanciullo - che si tenga conto, oltre che della personalita', della salute e della situazione economica dell'adottante, anche della vita di famiglia e della situazione dell'ambiente familiare, senza che sia in astratto di ostacolo preclusivo, ma neppure in principio indifferente, l'infermita' di componenti della comunita' familiare nella quale il minore adottando sia chiamato a vivere e ad integrarsi, dovendo ogni situazione essere prudentemente valutata dal giudice nell'interesse dell'adottando. Cosi' interpretata la norma censurata risulta quindi adeguata ai principi costituzionali richiamati, in base a contrario assunto dal giudice rimettente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.31 e 32 cost., dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, stabilendo i requisiti dei coniugi che intendono adottare un minore, prevede che la valutazione della loro idoneita' all'adozione si debba riferire alle attitudini e risorse degli stessi e non all'intero ambiente familiare). - V. S. n. 89/1993. red.: G. Leo
La disciplina complessiva dell'adozione dei minori delineata dalla legge n. 184 del 1993 ha, come essenziale e dominante obiettivo, l'interesse degli stessi ad un ambiente familiare stabile ed armonioso, nel quale essi possano crescere sviluppando la loro personalita' in un sano ed equilibrato contesto di vita affettivo ed educativo. Percio', nel decidere sull'adozione e' previsto - in conformita' anche alle enunciazioni delle convenzioni internazionali dirette a proteggere in modo specifico i minori, le quali ammettono e disciplinano l'adozione esclusivamente nell'interesse superiore del fanciullo - che si tenga conto, oltre che della personalita', della salute e della situazione economica dell'adottante, anche della vita di famiglia e della situazione dell'ambiente familiare, senza che sia in astratto di ostacolo preclusivo, ma neppure in principio indifferente, l'infermita' di componenti della comunita' familiare nella quale il minore adottando sia chiamato a vivere e ad integrarsi, dovendo ogni situazione essere prudentemente valutata dal giudice nell'interesse dell'adottando. Cosi' interpretata la norma censurata risulta quindi adeguata ai principi costituzionali richiamati, in base a contrario assunto dal giudice rimettente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.31 e 32 cost., dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, stabilendo i requisiti dei coniugi che intendono adottare un minore, prevede che la valutazione della loro idoneita' all'adozione si debba riferire alle attitudini e risorse degli stessi e non all'intero ambiente familiare). - V. S. n. 89/1993. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte