Sentenza 362/1995 (ECLI:IT:COST:1995:362)
Massima numero 22299
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Titolo
SENT. 362/95 A. SANITA' PUBBLICA - ENTI OSPEDALIERI - OBBLIGO DEGLI STESSI, INTRODOTTO CON DECRETO DELEGATO, DI STIPULARE, IN FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI, UN'ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI E MALATTIE PER CAUSA DI SERVIZIO, IN AGGIUNTA, SECONDO L'INTERPRETAZIONE DELLA CASSAZIONE, ALL'ASSICURAZIONE SOCIALE DI CUI AL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER ECCESSO DI DELEGA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA, OPPOSTA PER IL MANCATO ESAME, DA PARTE DEL GIUDICE RIMETTENTE, NELLA VERTENZA, PER INADEMPIMENTO DEL SUDDETTO OBBLIGO ASSICURATIVO, TRA GLI EREDI DI UN MEDICO E L'AMMINISTRAZIONE OSPEDALIERA, PER CUI E' SORTO L'INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA', DELLA CONTESTATA EFFETTIVA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DEL DECESSO DEL PRIMO - REIEZIONE.
SENT. 362/95 A. SANITA' PUBBLICA - ENTI OSPEDALIERI - OBBLIGO DEGLI STESSI, INTRODOTTO CON DECRETO DELEGATO, DI STIPULARE, IN FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI, UN'ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI E MALATTIE PER CAUSA DI SERVIZIO, IN AGGIUNTA, SECONDO L'INTERPRETAZIONE DELLA CASSAZIONE, ALL'ASSICURAZIONE SOCIALE DI CUI AL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER ECCESSO DI DELEGA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA, OPPOSTA PER IL MANCATO ESAME, DA PARTE DEL GIUDICE RIMETTENTE, NELLA VERTENZA, PER INADEMPIMENTO DEL SUDDETTO OBBLIGO ASSICURATIVO, TRA GLI EREDI DI UN MEDICO E L'AMMINISTRAZIONE OSPEDALIERA, PER CUI E' SORTO L'INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA', DELLA CONTESTATA EFFETTIVA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DEL DECESSO DEL PRIMO - REIEZIONE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, per eccesso di delega e violazione del principio di eguaglianza, nei confronti della disposizione dell'art. 30, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, che fa obbligo agli enti ospedalieri di stipulare a favore dei dipendenti un'assicurazione contro infortuni e malattie per causa di servizio, in aggiunta - secondo l'interpretazione della Cassazione - all'assicurazione sociale obbligatoria di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, va respinta l'eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza opposta dalla difesa dell'amministrazione ospedaliera convenuta per avere l'autorita' rimettente omesso di esaminare, nel giudizio 'a quo' - vertente sulla richiesta di risarcimento di danni per la mancata stipula dell'assicurazione - la contestazione della stessa in ordine alla effettiva dipendenza da causa di servizio del decesso del medico ospedaliero per cui la questione era sorta. Anche se il giudice rimettente, pronunciandosi sul punto, avesse escluso che il medico ospedaliero fosse morto per causa di servizio, la sentenza della Corte sulla sollevata 'quaestio legitimitatis' - sia se dovesse accoglierla, sia se dovesse respingerla - influirebbe comunque sulla 'ratio decidendi' del processo di provenienza. - Cfr. S. nn. 136/1992, 97/1987, 3/1983 e O. n. 409/1991. red.: S.P.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, per eccesso di delega e violazione del principio di eguaglianza, nei confronti della disposizione dell'art. 30, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, che fa obbligo agli enti ospedalieri di stipulare a favore dei dipendenti un'assicurazione contro infortuni e malattie per causa di servizio, in aggiunta - secondo l'interpretazione della Cassazione - all'assicurazione sociale obbligatoria di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, va respinta l'eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza opposta dalla difesa dell'amministrazione ospedaliera convenuta per avere l'autorita' rimettente omesso di esaminare, nel giudizio 'a quo' - vertente sulla richiesta di risarcimento di danni per la mancata stipula dell'assicurazione - la contestazione della stessa in ordine alla effettiva dipendenza da causa di servizio del decesso del medico ospedaliero per cui la questione era sorta. Anche se il giudice rimettente, pronunciandosi sul punto, avesse escluso che il medico ospedaliero fosse morto per causa di servizio, la sentenza della Corte sulla sollevata 'quaestio legitimitatis' - sia se dovesse accoglierla, sia se dovesse respingerla - influirebbe comunque sulla 'ratio decidendi' del processo di provenienza. - Cfr. S. nn. 136/1992, 97/1987, 3/1983 e O. n. 409/1991. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 12/02/1968
n. 132
art. 42 n. 2
legge 11/03/1953
n. 187
art. 23