Sentenza 362/1995 (ECLI:IT:COST:1995:362)
Massima numero 22311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  13/07/1995;  Decisione del  13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22299  22308  22314


Titolo
SENT. 362/95 C. SANITA' PUBBLICA - ENTI OSPEDALIERI - OBBLIGO DEGLI STESSI, INTRODOTTO CON DECRETO DELEGATO, DI STIPULARE, IN FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI, UN'ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI E MALATTIE PER CAUSA DI SERVIZIO, IN AGGIUNTA, SECONDO L'INTERPRETAZIONE DELLA CASSAZIONE, ALL'ASSICURAZIONE SOCIALE DI CUI AL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI "PRINCIPI DEL PUBBLICO IMPIEGO", POSTI DALLA LEGGE DI DELEGA COME LIMITI ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE DELEGATO - ESCLUSIONE - INESISTENZA, TRA TALI PRINCIPI, DI UN DIVIETO DI CUMULO, IN MATERIA, TRA ASSICURAZIONE SOCIALE E ASSICURAZIONE PRIVATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel porre a carico degli enti ospedalieri l'obbligo di stipulare, a proprie spese, a favore dei propri dipendenti, un'assicurazione contro infortuni e malattie a causa di servizio, in aggiunta - secondo l'interpretazione della Cassazione - all'assicurazione sociale obbligatoria di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, l'art. 30 del d.P.R. n. 130 del 1969 non viola i limiti della delega legislativa conferita con l'art. 42, numero 2, della legge n. 132 del 1968. Tale articolo, infatti, esprime una generica direttiva di allineamento della disciplina sullo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri, senza puntualizzazioni e criteri di dettaglio, ai "principi del pubblico impiego", tra i quali certo non puo' essere annoverato un obbligo di assicurazione aggiuntiva identico a quello introdotto per i dipendenti ospedalieri, ma neppure un divieto di cumulo fra assicurazione sociale ed assicurazione privata (infortuni e malattia) con cui la norma delegata si ponga in contraddizione. A parte, poi, che comunque anche nel pubblico impiego la previsione di un obbligo di assicurazione complementare a carico della pubblica amministrazione - anche se non avente carattere di principio - non soltanto ricorre in talune situazioni particolari (cfr. leggi n. 836 del 1973 e 417 del 1978, con riguardo ai dipendenti in missione che utilizzino aerei di linea, e leggi n. 93 del 1958 e n. 818 del 1980, con riguardo a soggetti esposti a radiazioni ionizzanti), ma e' anche presupposta, e con portata piu' generale, dalle norme di esecuzione dello statuto degli impiegati civili dello Stato dettate con l'art. 50, d.P.R. n. 687 del 1957, in ordine alla liquidazione dell'equo indennizzo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 42, numero 2, legge 12 febbraio 1968, n. 132 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130). - V. la precedente massima B. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  12/02/1968  n. 132  art. 42  n. 2