Sentenza 362/1995 (ECLI:IT:COST:1995:362)
Massima numero 22314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  13/07/1995;  Decisione del  13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22299  22308  22311


Titolo
SENT. 362/95 D. SANITA' PUBBLICA - ENTI OSPEDALIERI - OBBLIGO DEGLI STESSI DI STIPULARE IN FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI UN'ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI E MALATTIE PER CAUSE DI SERVIZIO, IN AGGIUNTA, SECONDO L'INTERPRETAZIONE DELLA CASSAZIONE, ALL'ASSICURAZIONE SOCIALE DI CUI AL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA GENERALITA' DEI DIPENDENTI PUBBLICI, PER I QUALI UN TALE OBBLIGO NON E' PREVISTO - ESCLUSIONE - FONDAMENTO RAZIONALE DELLA NORMA NELLA "SPECIALITA'" E NEI MAGGIORI RISCHI DEL LAVORO OSPEDALIERO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nello stabilire l'obbligo degli enti ospedalieri di stipulare, a proprie spese, per i propri dipendenti un'assicurazione contro infortuni e malattie, in aggiunta - secondo l'interpretazione della Cassazione - all'assicurazione sociale obbligatoria di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, l'art. 30 del d.P.R. n. 130 del 1969, non da' luogo ad una disparita' di trattamento rispetto alla generalita' dei dipendenti pubblici - per i quali un analogo obbligo non e' previsto - che possa riconoscersi lesiva del principio di eguaglianza. La "specialita'" del rapporto di lavoro ospedaliero - che innegabilmente espone gli operatori del settore a un maggior pericolo di contrarre malattie o di subire infortuni - giustifica infatti il trattamento assicurativo piu' favorevole ad essi riservato, in stretta ed esclusiva correlazione, comunque, ad eventi dipendenti da causa di servizio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130). red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte