Sentenza 363/1995 (ECLI:IT:COST:1995:363)
Massima numero 22300
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
22301
Titolo
SENT. 363/95 A. SANZIONI AMMINISTRATIVE - SANZIONE PECUNIARIA A CARICO DI SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE, IRROGATA CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO SU PROPOSTA DELLA CONSOB O DELLA BANCA D'ITALIA, PER IRREGOLARITA' O VIOLAZIONE DI LEGGE, DI REGOLAMENTO O DI DISPOSIZIONI IMPARTITE DALL'AUTORITA' DI VIGILANZA - RESPONSABILITA' SOLIDALE, OLTRE CHE DELLA SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE, DELL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE, E DIRITTO DI REGRESSO, IN SEGUITO ALL'AVVENUTO PAGAMENTO, DELLA PRIMA VERSO IL SECONDO - RITENUTA ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER ASSERITA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALLE NORME, PREVEDENTI E LA RESPONSABILITA' SOLIDALE E IL DIRITTO DI REGRESSO, APPLICABILI, PER ANALOGHI ILLECITI, NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE ASSICURATIVE E DEGLI ISTITUTI DI CREDITO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA - REIEZIONE.
SENT. 363/95 A. SANZIONI AMMINISTRATIVE - SANZIONE PECUNIARIA A CARICO DI SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE, IRROGATA CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO SU PROPOSTA DELLA CONSOB O DELLA BANCA D'ITALIA, PER IRREGOLARITA' O VIOLAZIONE DI LEGGE, DI REGOLAMENTO O DI DISPOSIZIONI IMPARTITE DALL'AUTORITA' DI VIGILANZA - RESPONSABILITA' SOLIDALE, OLTRE CHE DELLA SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE, DELL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE, E DIRITTO DI REGRESSO, IN SEGUITO ALL'AVVENUTO PAGAMENTO, DELLA PRIMA VERSO IL SECONDO - RITENUTA ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER ASSERITA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALLE NORME, PREVEDENTI E LA RESPONSABILITA' SOLIDALE E IL DIRITTO DI REGRESSO, APPLICABILI, PER ANALOGHI ILLECITI, NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE ASSICURATIVE E DEGLI ISTITUTI DI CREDITO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA - REIEZIONE.
Testo
Nel giudizio di costituzionalita' promosso, in riferimento all'art. 3 Cost., per la ritenuta esclusione, nell'art. 13, terzo comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 - in ordine al pagamento della sanzione amministrativa, ivi prevista per irregolarita' o violazioni di leggi, regolamenti o disposizioni dell'autorita' di vigilanza, commesse nell'attivita' di societa' di intermediazione mobiliare - della responsabilita' solidale, oltre che della societa', degli autori della violazione, e del diritto di regresso, in seguito all'avvenuto pagamento della prima verso il secondo, va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che, nel caso, essendo comunque la societa' di intermediazione mobiliare tenuta, in mancanza di una specifica previsione del c.d. beneficio di escussione, al pagamento dell'intero, la questione non sarebbe rilevante nel giudizio ' a quo' (di opposizione, da parte della stessa, contro il decreto ministeriale con il quale la sanzione amministrativa era stata irrogata), ma solo nell'eventuale giudizio che il 'solvens' volesse in un secondo tempo instaurare per rivalersi nei confronti di altri soggetti. E' chiaro infatti che la societa' cui la sanzione e' stata inflitta, ha interesse a sapere, nello stesso giudizio 'a quo', che l'obbligo di pagamento si estende solidalmente ai suoi amministratori, al fine di porsi eventualmente nella condizione di chiamarli in causa per rivalsa. red.: S.P.
Nel giudizio di costituzionalita' promosso, in riferimento all'art. 3 Cost., per la ritenuta esclusione, nell'art. 13, terzo comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 - in ordine al pagamento della sanzione amministrativa, ivi prevista per irregolarita' o violazioni di leggi, regolamenti o disposizioni dell'autorita' di vigilanza, commesse nell'attivita' di societa' di intermediazione mobiliare - della responsabilita' solidale, oltre che della societa', degli autori della violazione, e del diritto di regresso, in seguito all'avvenuto pagamento della prima verso il secondo, va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che, nel caso, essendo comunque la societa' di intermediazione mobiliare tenuta, in mancanza di una specifica previsione del c.d. beneficio di escussione, al pagamento dell'intero, la questione non sarebbe rilevante nel giudizio ' a quo' (di opposizione, da parte della stessa, contro il decreto ministeriale con il quale la sanzione amministrativa era stata irrogata), ma solo nell'eventuale giudizio che il 'solvens' volesse in un secondo tempo instaurare per rivalersi nei confronti di altri soggetti. E' chiaro infatti che la societa' cui la sanzione e' stata inflitta, ha interesse a sapere, nello stesso giudizio 'a quo', che l'obbligo di pagamento si estende solidalmente ai suoi amministratori, al fine di porsi eventualmente nella condizione di chiamarli in causa per rivalsa. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte