Sentenza 363/1995 (ECLI:IT:COST:1995:363)
Massima numero 22301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
22300
Titolo
SENT. 363/95 B. SANZIONI AMMINISTRATIVE - SANZIONE PECUNIARIA A CARICO DI SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE, IRROGATA CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO SU PROPOSTA DELLA CONSOB O DELLA BANCA D'ITALIA, PER IRREGOLARITA' O VIOLAZIONI DI LEGGE, DI REGOLAMENTO O DI DISPOSIZIONI IMPARTITE DALL'AUTORITA' DI VIGILANZA - RESPONSABILITA' SOLIDALE, OLTRE CHE DELLA SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE, DELL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE, E DIRITTO DI REGRESSO, IN SEGUITO ALL'AVVENUTO PAGAMENTO, DELLA PRIMA VERSO IL SECONDO - RITENUTA ESCLUSIONE - CONSEGUENTE, ASSERITA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALLE NORME, PREVEDENTI E LA RESPONSABILITA' SOLIDALE E IL DIRITTO DI REGRESSO, APPLICABILI, PER ANALOGHI ILLECITI, NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI E DEGLI ISTITUTI DI CREDITO - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 363/95 B. SANZIONI AMMINISTRATIVE - SANZIONE PECUNIARIA A CARICO DI SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE, IRROGATA CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO SU PROPOSTA DELLA CONSOB O DELLA BANCA D'ITALIA, PER IRREGOLARITA' O VIOLAZIONI DI LEGGE, DI REGOLAMENTO O DI DISPOSIZIONI IMPARTITE DALL'AUTORITA' DI VIGILANZA - RESPONSABILITA' SOLIDALE, OLTRE CHE DELLA SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE, DELL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE, E DIRITTO DI REGRESSO, IN SEGUITO ALL'AVVENUTO PAGAMENTO, DELLA PRIMA VERSO IL SECONDO - RITENUTA ESCLUSIONE - CONSEGUENTE, ASSERITA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALLE NORME, PREVEDENTI E LA RESPONSABILITA' SOLIDALE E IL DIRITTO DI REGRESSO, APPLICABILI, PER ANALOGHI ILLECITI, NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI E DEGLI ISTITUTI DI CREDITO - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Contrariamente a quanto ha assunto il giudice 'a quo', la mancata indicazione, nell'impugnato art. 13, terzo comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dei soggetti destinatari delle sanzioni amministrative, ivi previste, per irregolarita' o violazioni di leggi, regolamenti o disposizioni dell'autorita' di vigilanza, commesse nell'esercizio della attivita' di societa' di intermediazione mobiliare, non impedisce di affermare, in forza dei principi generali stabiliti, riguardo alle sanzioni amministrative, dall'art. 6, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, riguardo alla societa', dagli artt. 2392 e seguenti, cod. civ. - principi che, in quanto tali, contribuiscono a specificare la portata della disposizione censurata - che per il pagamento della sanzione 'de qua' siano responsabili in solido, oltre alla societa' di intermediazione - come e' pacifico, in forza del rapporto di immedesimazione organica - anche gli autori della violazione, verso i quali la societa', una volta che abbia pagato, ha diritto di regresso. Non sussiste percio' la denunciata disparita' di trattamento rispetto ad altri enti soggetti a vigilanza di organi di controllo, come le imprese assicuratrici e gli istituti di credito, non rilevando che per questi, in caso di illeciti per cui siano comminate sanzioni amministrative (cfr. art. 87 legge 10 giugno 1978, n. 295 e, rispettivamente, art. 144 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) diversamente dalle societa' di intermediazione mobiliare, la responsabilita' solidale degli autori della violazione e l'azione di regresso verso gli stessi siano espressamente previsti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13, terzo comma, legge 2 gennaio 1991, n. 1). - Sulla non attinenza alle sanzioni amministrative del principio, percio' ritenuto del tutto estraneo alla questione, della personalita' della responsabilita' penale, v. O. n. 159/1994. red.: S.P.
Contrariamente a quanto ha assunto il giudice 'a quo', la mancata indicazione, nell'impugnato art. 13, terzo comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dei soggetti destinatari delle sanzioni amministrative, ivi previste, per irregolarita' o violazioni di leggi, regolamenti o disposizioni dell'autorita' di vigilanza, commesse nell'esercizio della attivita' di societa' di intermediazione mobiliare, non impedisce di affermare, in forza dei principi generali stabiliti, riguardo alle sanzioni amministrative, dall'art. 6, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, riguardo alla societa', dagli artt. 2392 e seguenti, cod. civ. - principi che, in quanto tali, contribuiscono a specificare la portata della disposizione censurata - che per il pagamento della sanzione 'de qua' siano responsabili in solido, oltre alla societa' di intermediazione - come e' pacifico, in forza del rapporto di immedesimazione organica - anche gli autori della violazione, verso i quali la societa', una volta che abbia pagato, ha diritto di regresso. Non sussiste percio' la denunciata disparita' di trattamento rispetto ad altri enti soggetti a vigilanza di organi di controllo, come le imprese assicuratrici e gli istituti di credito, non rilevando che per questi, in caso di illeciti per cui siano comminate sanzioni amministrative (cfr. art. 87 legge 10 giugno 1978, n. 295 e, rispettivamente, art. 144 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) diversamente dalle societa' di intermediazione mobiliare, la responsabilita' solidale degli autori della violazione e l'azione di regresso verso gli stessi siano espressamente previsti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13, terzo comma, legge 2 gennaio 1991, n. 1). - Sulla non attinenza alle sanzioni amministrative del principio, percio' ritenuto del tutto estraneo alla questione, della personalita' della responsabilita' penale, v. O. n. 159/1994. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte