Sentenza 364/1995 (ECLI:IT:COST:1995:364)
Massima numero 22322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
22316
Titolo
SENT. 364/95 B. LAVORO (TUTELA DEL) - BRACCIANTI AGRICOLI - INDENNITA' DI MATERNITA' - RICONOSCIMENTO SOLO PER LE LAVORATRICI CUI RISULTI ACCREDITATO UN MINIMO DI 51 GIORNATE LAVORATIVE ALL'ANNO - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO ALLE NORME APPLICABILI IN MATERIA ALLE COLTIVATRICI DIRETTE E ALLE LAVORATRICI DEL SETTORE DEL TURISMO E DEGLI ESERCIZI PUBBLICI - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI ISTITUIRE UN PARAGONE, AI FINI DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, CON TALI CATEGORIE DI LAVORATORI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 364/95 B. LAVORO (TUTELA DEL) - BRACCIANTI AGRICOLI - INDENNITA' DI MATERNITA' - RICONOSCIMENTO SOLO PER LE LAVORATRICI CUI RISULTI ACCREDITATO UN MINIMO DI 51 GIORNATE LAVORATIVE ALL'ANNO - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO ALLE NORME APPLICABILI IN MATERIA ALLE COLTIVATRICI DIRETTE E ALLE LAVORATRICI DEL SETTORE DEL TURISMO E DEGLI ESERCIZI PUBBLICI - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI ISTITUIRE UN PARAGONE, AI FINI DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, CON TALI CATEGORIE DI LAVORATORI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', la disomogeneita' che intercorre tra la categoria dei braccianti agricoli, da una parte, e, dall'altra, quelle dei lavoratori autonomi, come i coltivatori diretti, e i lavoratori del settore del turismo e degli esercizi pubblici, non consente di assumere le norme applicabili a questi ultimi, in base, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, e alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, riguardo alla indennita' di maternita', a termini di paragone per contestare, in riferimento al principio di eguaglianza, la legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212, in forza del quale, anche agli effetti della suddetta indennita', lo 'status' di bracciante agricolo e' riconosciuto solo ai lavoratori che dedicano ai lavori agricoli piu' di 51 giornate all'anno, accertate mediante iscrizione negli elenchi nominativi presso gli uffici del lavoro. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 15, terzo comma, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e 3, ultimo comma, d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212). - V. massima precedente. red.: S.P.
Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', la disomogeneita' che intercorre tra la categoria dei braccianti agricoli, da una parte, e, dall'altra, quelle dei lavoratori autonomi, come i coltivatori diretti, e i lavoratori del settore del turismo e degli esercizi pubblici, non consente di assumere le norme applicabili a questi ultimi, in base, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, e alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, riguardo alla indennita' di maternita', a termini di paragone per contestare, in riferimento al principio di eguaglianza, la legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212, in forza del quale, anche agli effetti della suddetta indennita', lo 'status' di bracciante agricolo e' riconosciuto solo ai lavoratori che dedicano ai lavori agricoli piu' di 51 giornate all'anno, accertate mediante iscrizione negli elenchi nominativi presso gli uffici del lavoro. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 15, terzo comma, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e 3, ultimo comma, d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212). - V. massima precedente. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte