Espropriazione per pubblica utilità - In genere - Vincoli urbanistici preordinati all'esproprio - Necessaria compatibilità con il diritto di proprietà - Definizione e durata del c.d. "periodo di franchigia" - Competenza del legislatore statale e regionale, anche delle regioni autonome, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità - Vincolo non ultraquinquennale - Limite idoneo a fornire una soluzione costituzionalmente adeguata (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua di disposizione della Provincia autonoma di Bolzano, che ha stabilito un periodo di franchigia decennale, anziché quinquennale, per i vincoli urbanistici preordinati all'esproprio). (Classif. 100001).
I vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, da cui deriva l’inedificabilità assoluta di determinate aree in attesa che vengano espropriate per la realizzazione di opere di interesse generale, pongono, sul piano costituzionale, il principale problema della loro compatibilità con il diritto di proprietà riconosciuto dall’art. 42 Cost. (Precedenti: S. 314/2007 - mass. 31636; S. 179/1999 - mass. 24684; S. 379/1994 - mass. 21080; S. 186/1993 - mass. 19400; S. 141/1992 - mass. 18116; S. 55/1968 - mass. 2855-2856-2859; S. 6/1966 - mass. 2488).
La determinazione del periodo di c.d. franchigia del vincolo preordinato all’esproprio, durante il quale non si dà luogo all’indennizzo, compete al legislatore statale e a quello delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, mentre alla Corte è rimessa la verifica della ragionevolezza e della non arbitrarietà della scelta legislativa. (Precedenti: S. 344/1995 - mass. 22284; S. 185/1993 - mass. 19499; S. 1164/1988 - mass. 13430; S. 82/1982 - mass. 9788).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost., l’art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni». La disposizione censurata dal TRGA - Bolzano, determinando l’ordinaria durata decennale del periodo di franchigia di tutti i vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, senza riferimenti di sorta, espliciti o ricavabili dalla ratio della norma, a realtà o a esigenze peculiari, comprime in modo intollerabile il diritto di proprietà, divergendo in modo macroscopico dalla durata quinquennale di cui alla normativa statale e disvelando l’irragionevolezza e la sproporzione della scelta del legislatore provinciale. La disciplina statale, di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 327 del 2001, stabilendo la durata quinquennale del vincolo preordinato all’esproprio, infatti, ha individuato un ragionevole punto di equilibrio tra gli interessi pubblici e privati, onde deve ritenersi violato, tra l’altro, l’art. 42, terzo comma, Cost. in tutti i casi in cui la legislazione regionale vada oltre il punto di tollerabilità individuato dal legislatore statale senza riconoscere un indennizzo. Tale disciplina costituisce un idoneo punto di riferimento e una soluzione costituzionalmente adeguata, già esistente nell’ordinamento, atta a consentire un intervento sostitutivo da parte della Corte). (Precedenti: S. 28/2022 - mass. 44616; S. 157/2021 - mass. 44112; S. 63/2021 - mass. 43782; S. 270/2020 - mass. 42917; S. 148/2003 - mass. 27722).