Sentenza 365/1995 (ECLI:IT:COST:1995:365)
Massima numero 22315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  13/07/1995;  Decisione del  13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22318


Titolo
SENT. 365/95 A. PRESCRIZIONE E DECADENZA - PRESCRIZIONE ANNUALE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI TRASPORTO - APPLICABILITA' ANCHE NELLE IPOTESI DI TRASPORTI EFFETTUATI IN RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE DEL VETTORE RISPETTO AL COMMITTENTE - ASSERITA CONFIGURABILITA' DI UN INGIUSTIFICATO EGUAL TRATTAMENTO DI FATTISPECIE DIVERSE, INCIDENTE SUI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA TUTELA DEL LAVORO IN TUTTE LE SUE FORME - INSUSSISTENZA - RICONDUCIBILITA' DEL CONTRATTO DI TRASPORTO, NELLE IPOTESI SUDDETTE, ALLO SCHEMA DEL RAPPORTO DI LAVORO SOLO AI FINI PROCESSUALI, MA NON AI FINI SOSTANZIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In materia di contratti di trasporto, nei casi in cui - come nella specie - le parti hanno stipulato un unico contratto avente per oggetto prestazioni continuative o periodiche di trasporto, coordinate con l'organizzazione produttiva e di commercializzazione dei prodotti dell'impresa committente, e quindi in misura tale da costituire una fonte importante del reddito complessivo del vettore, il rapporto che in tal modo si costituisce, pur qualificandosi, ai fini processuali, ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., come lavoro "parasubordinato", rimane pur sempre - come ha riconosciuto , in sede di interpretazione, anche la Cassazione - nello schema del contratto di trasporto e soggetto alla relativa disciplina sostanziale. Percio', nell'applicabilita' - che ne consegue - anche nella suddetta ipotesi cosi' come in quella del comune contratto civilistico stipulato tra parti in posizione di parita' sostanziale, della prescrizione annuale prevista dall'art. 2951 cod. civ., non e'configurabile - contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo' - un identico trattamento di fattispecie "ontologicamente diverse" lesivo dell'art. 3 Cost.. Di conseguenza non e' violato nemmeno l'art. 35 Cost., il quale, nel garantire la tutela del lavoro in tutte le sue forme non esclude forme diverse di tutela secondo la varia natura dei rapporti in cui l'attivita' dei lavoro e' dedotta. Peraltro, l'irrilevanza del carattere di parasubordinazione ai fini del termine di prescrizione, e' indirettamente confermata dall'art. 2, comma 1, del d.l. 29 marzo 1993, n. 82 (convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162) che, in deroga all'art. 2951 cod. civ., ha esteso la prescrizione quinquennale ai diritti derivanti dai contratti di autotrasporto di cose per conto terzi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, quando siano soggetti al sistema di tariffe a forcella istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, senza alcuna distinzione tra i contratti aventi per oggetto un'unica prestazione e i contratti ad esecuzione continuata o periodica aventi per oggetto una pluralita' di prestazioni ripartite nel tempo, e nel secondo caso indipendentemente dalla presenza nel rapporto degli altri elementi connotanti la parasubordinazione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2951 cod. civ.). red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte