Sentenza 366/1995 (ECLI:IT:COST:1995:366)
Massima numero 22319
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 366/95. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - PRODOTTI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE (PRODOTTI DIETETICI E PER LA PRIMA INFANZIA) - DISCIPLINA - CONFIGURABILITA', RELATIVAMENTE AD ESSI, DEI REATI PREVISTI IN MATERIA DI ALIMENTI DI USO CORRENTE - RITENUTA ESCLUSIONE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON VIOLAZIONE, A SCAPITO DEI SOGGETTI PIU' CAGIONEVOLI, DEL DIRITTO ALLA SALUTE - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 366/95. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - PRODOTTI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE (PRODOTTI DIETETICI E PER LA PRIMA INFANZIA) - DISCIPLINA - CONFIGURABILITA', RELATIVAMENTE AD ESSI, DEI REATI PREVISTI IN MATERIA DI ALIMENTI DI USO CORRENTE - RITENUTA ESCLUSIONE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON VIOLAZIONE, A SCAPITO DEI SOGGETTI PIU' CAGIONEVOLI, DEL DIRITTO ALLA SALUTE - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'quo' in base ad una condivisibile interpretazione di una sentenza (n. 10371 del 1994) delle Sezioni unite della Corte di cassazione, e' da escludersi che con la intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 17 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 111 (emanato in attuazione alla direttiva CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), della legge 29 marzo 1951, n. 327 (gia' recante la disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici e da qualificarsi 'lex specialis') determinate infrazioni, come l'uso di additivi chimici, - in questione nel processo di provenienza - se commessi riguardo a tali prodotti debbano considerarsi depenalizzate e quindi non piu' configurabili come reati. Alla stregua delle disposizioni degli artt. 2 e 15 dello stesso decreto legislativo del 1992, e dell'art. 2, lett. d), della legge di delega 29 dicembre 1990, n. 428 (recante norme per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea) concernenti, rispettivamente, l'obbligo di conformita' dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare - nei limiti delle relative finalita' nutrizionali - alle disposizioni previste per i prodotti alimentari di uso corrente; la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca reato", espressa riguardo all'applicabilita' delle sanzioni amministrative alle violazioni ivi previste, e la salvezza delle norme penali vigenti, deve infatti ritenersi che nell'ipotesi in cui il prodotto destinato ad una alimentazione particolare non risulti conforme alle disposizioni previste per gli alimenti di uso corrente, trovino applicazione le sanzioni penali stabilite dalla 'lex generalis', in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, 30 aprile 1962, n. 283. Sicche' vanno respinte - in quanto formulate su erronei presupposti - le censure di violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla salute. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., degli artt. 1, 2, 15 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111). red.: A. M. M. rev.: S. P.
Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'quo' in base ad una condivisibile interpretazione di una sentenza (n. 10371 del 1994) delle Sezioni unite della Corte di cassazione, e' da escludersi che con la intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 17 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 111 (emanato in attuazione alla direttiva CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), della legge 29 marzo 1951, n. 327 (gia' recante la disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici e da qualificarsi 'lex specialis') determinate infrazioni, come l'uso di additivi chimici, - in questione nel processo di provenienza - se commessi riguardo a tali prodotti debbano considerarsi depenalizzate e quindi non piu' configurabili come reati. Alla stregua delle disposizioni degli artt. 2 e 15 dello stesso decreto legislativo del 1992, e dell'art. 2, lett. d), della legge di delega 29 dicembre 1990, n. 428 (recante norme per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea) concernenti, rispettivamente, l'obbligo di conformita' dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare - nei limiti delle relative finalita' nutrizionali - alle disposizioni previste per i prodotti alimentari di uso corrente; la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca reato", espressa riguardo all'applicabilita' delle sanzioni amministrative alle violazioni ivi previste, e la salvezza delle norme penali vigenti, deve infatti ritenersi che nell'ipotesi in cui il prodotto destinato ad una alimentazione particolare non risulti conforme alle disposizioni previste per gli alimenti di uso corrente, trovino applicazione le sanzioni penali stabilite dalla 'lex generalis', in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, 30 aprile 1962, n. 283. Sicche' vanno respinte - in quanto formulate su erronei presupposti - le censure di violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla salute. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., degli artt. 1, 2, 15 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111). red.: A. M. M. rev.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte
legge 30/04/1962
n. 283
art. 5
legge 30/04/1962
n. 283
art. 6