Ordinanza 370/1995 (ECLI:IT:COST:1995:370)
Massima numero 21700
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  13/07/1995;  Decisione del  13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 370/95. REATO IN GENERE - EMISSIONE DI ASSEGNI SENZA PROVVISTA - IMPROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE IN SEGUITO AL PAGAMENTO DELLA SOMMA CAPITALE E DELLA PENALE, OLTRE AGLI INTERESSI E ALLE SPESE DI PROTESTO - MANCATA ESTENSIONE DELL'IMPROCEDIBILITA' ALL'IPOTESI DI REMISSIONE DEL DEBITO - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NECESSITA' DI DISINCENTIVARE L'IMPIEGO DELL'ASSEGNO NON COME MERO STRUMENTO DI PAGAMENTO MA COME STRUMENTO DI CREDITO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La mancata estensione, nell'art. 11 della legge n. 386 del 1990, della improcedibilita' ivi prevista, riguardo al reato di emissione di assegno senza provvista, in caso di pagamento dell'assegno e degli accessori, alla ipotesi della remissione del debito, non comporta violazione del principio di eguaglianza. Se infatti si considera che, come la Corte costituzionale - con orientamento del tutto conforme alla giurisprudenza della Cassazione - ha affermato, il bene giuridico tutelato nella specie dalla norma penale e' costituito dall'affidamento che la collettivita' fa nell'assegno come mezzo solutorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie; che la successiva remissione del debito puo' valere solo a ripristinare gli interessi patrimoniali, ma non elide l'intervenuta lesione della fede pubblica, e che, inoltre, la funzione disincentivante dell'impiego dell'assegno come strumento di credito, non compromessa dall'eccezionale ipotesi di improcedibilita' finche' questa opera come effetto del pagamento del capitale e degli accessori, sarebbe invece del tutto frustrata se anche la mera remissione del debito sortisse il medesimo effetto di paralisi dell'azione penale, la disciplina differenziata delle due situazioni poste a confronto risulta pienamente giustificata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990, n. 386). - Sulla legittimita' costituzionale della condizione, richiesta ai fini della improcedibilita' dell'azione penale per il reato di emissione di assegno senza provvista, del pagamento non solo del capitale, ma anche degli interessi e delle spese, v. S. n. 203/1993. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte